Viterbo CRONACA
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Amici, simpatizzanti, conoscenti, bentrovati! Lunedì 9 u.s. presso il Murialdo ci siamo riuniti nuovamente, come avviene ormai da maggio 2016,

insieme ad altre associazioni/comitati/gruppi cittadini, al fine di migliorare di volta in volta la proposta di adozione del "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI" nel Comune di Viterbo.
Pagina fb
https://www.facebook.com/benicomuniurbaniviterbo/

Il primo tavolo di consultazione tra cittadini e amministrazione
(articolo datato 8 giugno 2016)
http://www.labsus.org/2016/06/a-viterbo-il-primo-incontro-per-ladozione-del-regolamento-sullamministrazione-condivisa/

Dalla collaborazione, confronto e idee esposte da ciascun cittadino, anche tenendo conto delle proposte simili o complementari già avanzate in precedenza nei consigli comunali, è nata un'interazione e collaborazione con alcuni attuali amministratori.

A dicembre, gli uffici comunali hanno predisposto un documento "bozza" sulla base del quale il movimento di cittadini avanza e propone delle migliorie/suggerimenti.


Per visionarla,fare riferimento alle persone che hanno collaborato:
video 1° incontro (23 maggio 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=rMGm21TyGRE

Sappiamo che la discussione di tali punti sarà oggetto di analisi in 1^ Commissione Consiliare sin dalla prima seduta di venerdì 13 p.v. (3° punto all'OdG) alla quale i cittadini potranno partecipare come auditori.

Nella speranza di fare cosa gradita e coinvolgere tutti alla partecipazione attiva alla vita cittadina, alleghiamo uno stralcio/sintesi delle proposte, che possono essere ulteriormente sintetizzate in questi punti:

Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani:

possono costituire progetti di cittadinanza attiva aperti a persone di minore età, singole, associate e/o partecipanti adenti e organizzazioni;
possono costituire progetti educativi e di inclusione per migranti ospitati nel territorio cittadino che abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale.


Stabilire la tempistica della ricezione/valutazione/comunicazione di diniego o accettazione (fattibilità) della proposta dal Comune al/ai cittadino/i;

Definire meglio l'iter che dovrà seguire la domanda e/o assicurare al cittadino la possibilità di inviare la proposta sia al Sindaco che al Dirigente responsabile;

Divisione dei "patti di collaborazione" in:
- Ordinari
- Complessi

Favorire il riuso dei beni (attrezzature) ricevuti in prestito dal Comune e sottolinearne la restituizione in buone condizioni, da parte del cittadino, al termine delle attività;

Prevedere un articolo intitolato "Formazione e percorsi educativi", pertanto:

coinvolgere le Scuole, contribuendo alla educazione civica e alla formazione delle nuove generazioni;
coinvolgere l'Università.

Inserire almeno un Capo apposito su "Comunicazione, Trasparenza, Valutazione";

Prevedere almeno un articolo apposito sulla "Misurazione e Valutazione" delle esperienze di gestione condivisa sia per comunicare che per programmare gli interventi.

Ringraziando per l'attenzione, ricordiamo che le attività sono sempre aperte ad ogni cittadino propositivo e di buona volontà.

Il coordinamento

1
PROPOSTE di modifica al testo
“bozza” di dicembre 2016 elaborata dagli Uffici Comunali
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.


1^ PROPOSTA
Art. 4 (I Cittadini Attivi): dopo il Punto 6 inserire i seguenti due punti:
(come all'art. 4 Regolamento di Genova del 25.10.2016, uno tra gli ultimi approvati)
8. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani possono costituire progetti di cittadinanza attiva aperti a persone di minore età, singole, associate e/o partecipanti ad enti e organizzazioni, ai sensi della Legge 176/91 (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza), nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire che impongono la garanzia di persone maggiorenni nell’ambito della sottoscrizione di patti di collaborazione" (vedi Nota 1)
In sintesi: favorire la partecipazione dei minori li avvicina al rispetto della cosa pubblica, creando percorsi di formazione condivisa con gli adulti. Si veda anche più sotto il suggerimento di inserire un articolo specifico su "Formazione e percorsi educativi" per i giovani, anche minori di 18 anni;
9. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti educativi e di inclusione per migranti ospitati nel territorio cittadino che abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale." (vedi Nota 2)
In sintesi: favorire la partecipazione degli immigrati "in via di regolarizzazione", o richiedenti asilo, a progetti di cittadinanza attiva: a. ne promuove l'integrazione; b. ne combatte la discriminazione, e promuove la loro partecipazione attiva alla vita del Comune, assieme ai Viterbesi.


2^ PROPOSTA
Art. 10 (Proposte di collaborazione presentate dai Cittadini Attivi). Nella bozza di dicembre manca la TEMPISTICA della ricezione/valutazione/comunicazione di diniego o accettazione (fattibilità) della proposta dal Comune al/ai cittadino/i.
Al Punto 2 dell'Art. 10 si dice "I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Sindaco, e viene inviata al Dirigente del Settore Patrimonio per la sua valutazione preliminare". DOMANDA: chi invia la proposta al Sindaco? Il Dirigente Settore Patrimonio?


Meglio potrebbe essere scrivere: "I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Sindaco, il cui ufficio di segreteria la protocolla e la invia al Dirigente del Settore Patrimonio per la sua valutazione preliminare" (oppure, in alternativa: "I cittadini attivi inviano la stessa proposta di collaborazione, redatta nel medesimo testo, al Sindaco e al Dirigente del Settore Patrimonio per la valutazione preliminare da parte di quest'ultimo". In tal modo si evita di onerare la segreteria del Sindaco di fare copia della proposta per inviarla al Dirigente Sett. Patrimonio).
Ai Punti 2,3,4 dell'Art. 10: mancano i tempi di risposta ai cittadini proponenti. Al contrario, sarebbe bene prevederli per non creare in partenza un Regolamento malfunzionante poiché privo di tempi certi di valutazione e risposta al Cittadino (che poi giustamente si arrabbierebbe, snobbando lo strumento del Regolamento sui Beni Comuni perché poco o per nulla snello e funzionale).


Ad esempio, si potrebbe scrivere come il Regolamento di Genova, che prevede (Art. 7 - Patti di collaborazione Ordinari. Quindi i "patti più facili") (al Punto 5): "Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro i 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive" (vedi Nota 3)
Per quanto riguarda i TEMPI della predisposizione - da parte del Dirigente del Settore Patrimonio - degli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale, la Bozza di regolamento del Comune di Viterbo non presenta i tempi minimi né quelli massimi: ciò si ripercuote sulla certezza dei tempi di risposta, che mal si concilia con un Regolamento snello e facilmente applicabile, oltre ad essere con evidenza contrario in generale alla stessa legislazione amministrativa (nazionale, regionale, locale) in tema di trasparenza e partecipazione.


3^ PROPOSTA
Forse sarebbe meglio dividere i "PATTI DI COLLABORAZIONE in:
A) Patti di collaborazione Ordinari:
per essi (ad esempio: interventi di modesta entità ed occasionali sui beni comuni, quali il miglioramento e la qualifica degli spazi pubblici attraverso piccole attività di manutenzione, pulizia, riparazioni, allestimento, decorazione e simili) si potrebbe prevedere che entro 15 giorni dalla proposta di collaborazione da parte dei cittadini il Comune (Dirigente del Settore Patrimonio) debba fornire una risposta, negativa o positiva che sia, oppure entro 15 giorni dalla presentazione il Comune possa chiedere informazioni aggiuntive a chi ha presentato la proposta, così potendo decidere entro i successivi 15 giorni dalla ricezione delle nuove informazioni. Per tali interventi potrebbe essere sufficiente una valutazione del Dirigente del Settore Patrimonio senza passare per la delibera di Giunta (ciò per snellire l'iter di approvazione della proposta. Altrimenti si rischia di far diventare complicato ciò che non dovrebbe esserlo, come le semplici attività di manutenzione "spicciola", riparazione, abbellimento e simili).
In pratica, per i Patti di collaborazione Ordinari , appunto perché aventi ad oggetto interventi semplici, quindi prevedibili e standardizzabili, dovrebbe bastare - da parte del Dirigente del Settore Patrimonio - una verifica: 1) del rispetto del Regolamento sui Beni Comuni e delle leggi vigenti; 2) la fattibilità tecnica della proposta. Poi il Dirigente del Settore Patrimonio potrebbe da solo sottoscrivere il patto, senza necessariamente passare per la delibera di Giunta (considerando che la maggior parte degli interventi nel Comune di Viterbo saranno, almeno in un primo momento di applicazione del Regolamento, interventi "minimi", che richiedono "pronta risposta e assenso" del Comune, suggerirei di prevedere una forma assai snella di valutazione e approvazione degli stessi. Altrimenti i Cittadini considereranno il Regolamento sui Beni comuni lettera morta già dalle prime applicazioni, ritenendolo a ragione troppo complicato rispetto agli interventi "minimi" da porre in essere. Immaginiamo già realtà civiche esistenti ed apprezzabili, denigrare il Comune perché di fatto col Regolamento sui Beni Comuni "ha reso complicato ciò che non lo era". Accuse di questo genere sarebbe bene evitarle dall'inizio, attraverso un Regolamento che renda spedite le azioni di cura e rigenerazione urbana meno complicate, da far rientrare nei Patti di Collaborazione Ordinari).


Come contropartita per il Dirigente del Settore Patrimonio per le risposte da fornire (di norma) entro i 15 giorni dalla corretta ricezione delle proposte di patto di collaborazione, si potrebbe utilizzare un meccanismo di valutazione dirigenziale che tenga conto anche del numero di risposte fornite ai cittadini proponenti entro i termini stabiliti (15 giorni, di norma; oltre 15 giorni in casi di motivata necessità, quali ad esempio la complessità del patto proposto, o la necessità di chiedere ed ottenere informazioni ulteriori per poter dare una risposta). In tal modo, si accelera
l'iter di valutazione delle proposte (con soddisfazione anche dei Cittadini proponenti), e nel contempo si incentiva il Dirigente a fornire risposte nei tempi, in ogni caso accelerando e rendendo efficace ed efficiente il meccanismo di valutazione delle proposte preliminare alla stipula dei Patti di Collaborazione. B) Patti di collaborazione Complessi:
per essi (riguardanti ad esempio beni con caratteristiche di valore storico, culturale, o che hanno dimensioni e valore economico significativo), si dovrebbe giustamente continuare a prevedere la previa valutazione del Dirigente del Settore Patrimonio (entro tot giorni, ad esempio 15, o 20, dalla ricezione della proposta, e salva richiesta di ulteriori informazioni qualora necessarie alla completa valutazione della proposta), poi la predisposizione, da parte del Dirigente del Settore Patrimonio, degli atti necessari alla deliberazione di Giunta comunale. Il tutto, entro un termine massimo da indicare inizialmente per la valutazione della proposta, termine da rispettare, per non rischiare di essere bersaglio delle lamentele dei proponenti il patto di collaborazione.
Come contropartita per il Dirigente del Settore Patrimonio per le risposte da fornire: si veda sopra al punto precedente.


4^ PROPOSTA
Art. 14 (materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
Al Punto 1, dopo "protezione individuale" si potrebbe aggiungere : "Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività".
Come Punto 2 si potrebbe aggiungere : 2. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al punto 1".
In tal modo si sottolineerebbe l'attenzione del Comune ad evitare sprechi di risorse, e a massimizzare la vita dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.
In tempi di sensibilità crescente verso il riutilizzo dei materiali ci pare sia una buona aggiunta, anche se così com'è l'articolo 14 va sostanzialmente bene lo stesso.
5^ PROPOSTA
Dopo l'Art. 14, si potrebbe prevedere un Art. 15 intitolato "Formazione e percorsi educativi", come fa il Regolamento di Genova, che prevede il possibile coinvolgimento delle scuole (soprattutto scuole dell'infanzia, ma anche medie e superiori) e dell'Università, quali Istituzioni deputate alla istruzione e formazione, e comunque soggetti portatori di interessi pubblici nell'ambito della gestione condivisa e ottimale della cosa pubblica, compresi i beni comuni urbani. 1) Coinvolgere le scuole significa avere la possibilità di contribuire alla educazione civica e alla formazione delle giovani (nuove) generazioni, con tutto quanto ne consegue di buono (in sintesi: contribuire a far crescere generazioni di cittadini attivi consapevoli della necessità della buona gestione della cosa pubblica. Gli effetti positivi a medio/lungo termine di una tale previsione nel Regolamento dovrebbero essere ben comprensibili a chiunque, senza troppi giri di parole). Tra l'altro, la partecipazione alla cosa pubblica è un diritto/dovere non confinato ai maggiori di età, ma che va promosso anche tra i minori (vedasi ad esempio le esperienze dei "mini Consigli comunali" per far partecipare bambini e ragazzi alla gestione del loro Comune, e contribuire a far crescere generazioni di cittadini attenti e consapevoli, non lontani dalle esperienze di gestione democratica). 2) Coinvolgere l'Università è' un'occasione unica: A) per promuovere la crescita sociale e culturale del Comune e di coloro che in esso vivono (non solo i residenti, ma anche chi ci lavora e/o studia, e che fa parte del tessuto sociale. Mi pare di ricordare che un tale tipo di partecipazione è già prevista da non ricordo quale regolamento specifico, forse da quello per il funzionamento del Consiglio o della Giunta). In tal modo si promuovono senso civico e cultura assieme, e si fa crescere la Città, anche nella consapevolezza delle proprie potenzialità e del proprio ruolo-guida quale Città Capoluogo della Provincia di Viterbo, riferimento per tutte le altre municipalità. B) per dimostrare che l'Università e il Comune di Viterbo non costituiscono due entità separate e parallele, ma che al contrario sono due soggetti in grado di collaborare attivamente a progetti di comune interesse, finalizzati alla crescita sia del Comune sia dell'Università, e tali da rendere effettivo il legame tra la Città e la sua Università (in due parole: Città e Università possono collaborare dimostrando coi fatti il loro interesse reciproco alla crescita di un tessuto sociale e culturale realmente condiviso, senza essere considerate due "monadi" ognuna per proprio conto. Tale collaborazione, facilitata dal Regolamento sui Beni Comuni Urbani, renderà Università e Comune sempre più vicini, e ne farà una risorsa per la Città e per tutto il territorio della Provincia).
Andrebbe bene copiare l'articolo "pari pari" da Genova, come segue:
"1. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.
2. Il Comune collabora con le scuole e con le Università per l’organizzazione di interventi formativi sull’amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.
3. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all’articolo 3.
4. Il Comune promuove i patti di collaborazione, come forma concreta di cittadinanza attiva, per e con i cittadini minorenni, attraverso associazioni, scuole, comitati di cittadini di maggiore età e attraverso ogni altra forma che consenta alle persone di minore età – con i necessari supporti di legge da parte di adulti maggiorenni titolati a garantire i patti stante le norme civilistiche – di esercitare il loro diritto/dovere alla partecipazione della cura e promozione dei beni pubblici".
C) Se si avessero dubbi sulla possibilità di coinvolgimento delle scuole e della Università in progetti da approvare secondo il Regolamento sui Beni Comuni Urbani, esistono già realtà che hanno superato tali difficoltà iniziali.
Ad esempio, per quanto riguarda la scuola elementare, a Trento una maestra (poi referente per la sottoscrizione del patto di collaborazione con il Dirigente comunale) ha proposto al Comune un patto di collaborazione per la rigenerazione di un’area verde e la costruzione di un orto antistante la scuola stessa, in area di proprietà comunale.
Il Comune ha accettato la proposta, ne è conseguita la stipula di un patto di collaborazione (reperibile sul sito internet del Comune di Trento; si chiama "Piccole piante crescono", Contratto n. 27307 racc. concluso in data 11 marzo 2016).
Il Patto sottoscritto prevede espressamente che "Le attività svolte nell'ambito del patto sono coperte dalle tutele assicurative previste per le finalità didattiche.": ciò vuol dire che la Dirigente scolastica è riuscita a far considerare le attività previste nel Patto quali attività di formazione rientranti nel percorso didattico/curricolare dei ragazzi, quindi coperte dall'assicurazione scolastica. Segno evidente che gli ostacoli possono essere superati qualora si abbia la volontà di superarli.


6^ PROPOSTA
Suggerimento: inserire almeno un Capo apposito su "Comunicazione, Trasparenza, Valutazione" come fa il Regolamento di Genova (Artt. 16 e 17).
In sintesi, si potrebbe inserire un articolo simile : "Art...... - Comunicazione
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare e dialogare con i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, rigenerazione, gestione condivisa dei beni comuni urbani.
2. Il Comune nel perseguire tale finalità abbatte ogni ostacolo di natura culturale, linguistica, tecnologico o di qualsiasi altro genere affinché i cittadini possano accedere all’esercizio delle opportunità previste nel presente regolamento.
3. L’attività di comunicazione e dialogo mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
d) raccogliere spunti e suggerimenti da mettere a sistema anche attraverso i nuovi strumenti digitali".
Perché è auspicabile un simile inserimento:
A) L'esistenza del regolamento sui Beni comuni urbani va comunicata ai cittadini, affinché essi lo conoscano, ne inizino ad apprezzare le potenzialità, inizino a sperimentarlo e ad utilizzarlo.
B) Il Comune non può permettersi di approvare uno strumento di gestione condivisa senza comunicarlo adeguatamente sia ai cittadini (Comunicazione Esterna) che ai propri dipendenti (Comunicazione Interna), altrimenti tale strumento è come se non esistesse: i Cittadini non lo conoscerebbero; i Dipendenti comunali lo ignorerebbero allo stesso modo, e non sarebbero coinvolti nella sua diffusione e applicazione concreta. Invece tale strumento va diffuso sia tra i dipendenti del Comune sia tra i cittadini, abituando entrambi a comunicare tra loro senza inutili ed eccessivi "filtri", che non farebbero funzionare il Regolamento (Insomma: vanno coinvolti i Cittadini e i Dipendenti)
C) Comunicare il Regolamento e cosa si fa/si può fare con esso serve anche a "mappare" i soggetti e le esperienze di "cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi......raccogliere spunti e suggerimenti da mettere a sistema", anche per poter "programmare" e meglio gestire i "Patti di Collaborazione" (si veda il suggerimento sull'inserimento di un articolo apposito sulla "MISURAZIONE e VALUTAZIONE").


7^ PROPOSTA
Si potrebbe inserire anche un articolo apposito sulla "Misurazione e valutazione" delle esperienze di gestione condivisa dei beni Comuni urbani, per avere sempre la massima conoscenza di ciò che si è fatto, si sta facendo, si potrà fare (conoscere quali e quanti sono i progetti, quali e quanti sono stati, quali sono/sono state le aree interessate dai progetti).
Ciò serve sia per COMUNICARE che per PROGRAMMARE, anche utilizzando le proposte dei Cittadini, e con i Cittadini, gli interventi (fatti; da fare; da ripetere perché risultati positivi) e non lasciare nulla al caso, nemmeno in tema di iniziative di cura, rigenerazione, gestione condivisa: avere la "mappa" dei progetti fatti, da fare, e i dati sugli obiettivi raggiunti/da raggiungere e sul grado di raggiungimento degli stessi,
costituisce una fonte di dati per poter fare in futuro scelte consapevoli sui nuovi progetti (o sulla ripetizione e miglioramento dei progetti conclusi).

Si potrebbe inserire un articolo del seguente tipo : "Art ....... - Trasparenza, misurazione, valutazione
1. La documentazione delle attività svolte dovrà essere raccolta e pubblicata dall'Amministrazione comunale, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.
2. L’amministrazione comunale, per ottemperare alle finalità di cui al comma 1, si avvale degli strumenti di comunicazione già in uso presso gli uffici, con particolare riferimento al sito istituzionale dell’Ente, in coerenza con le proprie politiche di comunicazione istituzionale.
3. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie. Le rendicontazioni saranno inviate ai Consiglieri Comunali.
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
e) interattività: i cittadini interessati a specifici argomenti oggetto di azione devono essere messi in grado di interagire con la civica amministrazione nella misura in cui il loro contributo potrebbe aggiungere valore alla progettazione condivisa del bene pubblico.
5. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili e utilizzate;
e) grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d’interazione.
6. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso la rete internet (sito web del Comune), l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
7. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere resi espliciti con l’aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l’interpretazione.
8. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant’altro possa corredare la rendicontazione, rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile".


Un articolo di tale genere è importante perché consente di:
A) raccogliere dati sulle attività svolte;
B) renderli disponibili e comprensibili sia all'Amministrazione comunale che ai Cittadini;
C) poter utilizzare tali dati nel tempo, per imparare da eventuali errori, oppure capire quali obiettivi qualitativi/quantitativi siano stato raggiunti dai progetti conclusisi, e quali obiettivi possano raggiungersi con nuovi progetti o con la ripetizione degli stessi;
D) comunicare anche attraverso i dati "cosa è stato fatto e come è stato fatto" dalla Amministrazione insieme ai Cittadini per singole tipologie di azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani (questo è uno strumento formidabile se ben utilizzato: consente all'Amministrazione di comunicare adeguatamente e con tanto di evidenza dei dati cosa essa abbia realizzato, senza possibilità di smentita poiché "parlano i dati");
E) programmare eventualmente una serie di azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, indirizzandole specificamente, dato che ad un certo punto, attraverso i dati raccolti (insieme tra Amministrazione e Cittadini), si avrà chiara la "mappatura" della Città e dei suoi bisogni.

Riferimenti:
Sito internet di riferimento: www.labsus.org laboratorio per la sussidiarietà


REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI (del Comune di Genova, delibera del Consiglio comunale n. 51 del 25/10/2016)
esempio pratico di "Proposta di Patto di collaborazione" (Proposta Prot. 7798.7.6 del 04.11.15) e di "Patto di Collaborazione Comune/Scuola" (Contratto n. 27307 tra Comune di Trento e Istituto comprensivo)
esempio pratico di "Avviso pubblico per la formulazione, da parte di cittadini, di proposte di collaborazione con l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" (Fonte: Comune di Bologna)
esempi di sintesi annuali/pluriennali sui patti di collaborazione (Fonte: Comune di Bologna)
Legge 176/1991 e Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Legge della Regione Lazio n. 10 del 14 Luglio 2008 (L.R. 14 LUGLIO 2008 N. 10) "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati"
Legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B)


CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE (adottata dal Consiglio d'Europa il 5 febbraio 1992. Entrata in vigore il 1º maggio 1997)

NOTE:
1 La Legge 27 maggio 1991, n. 176 ratifica la Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989), ai sensi della quale , all'art. 31: "1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.". L'art. 23 della Convenzione afferma che "1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.".


Il regolamento sui Beni Comuni Urbani possa e debba favorire - sotto la responsabilità e vigilanza degli adulti - la partecipazione dei minori alla vita di comunità, dato che i minori saranno gli adulti di domani, quindi è un'occasione imperdibile per contribuire a educarli alla cittadinanza attiva e all'inclusione sociale (anche i minori mentalmente/fisicamente svantaggiati: per costoro la partecipazione inclusiva è un'arma contro l'esclusione sociale, e un'opportunità di crescita da condividere con i compagni privi di handicap).


2 La Legge della Regione Lazio n. 10 del 14 Luglio 2008 (L.R. 14 LUGLIO 2008 N. 10) "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati". All'art. 1 (Finalità) ha questa finalità: ".....promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono all’esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. L'art. 1 continua così: "2. La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di: ........ i) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B)". L'art. 5 (Funzioni dei Comuni) afferma che "1. I Comuni, in materia d’ interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni: ..... b) favoriscono l’esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare: ..... 4) l’attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale".


Il regolamento sui Beni Comuni Urbani possa e debba favorire la partecipazione degli stranieri alla vita di comunità, perché: A) ormai gi stranieri si avviano ad essere presenti anche a Viterbo, in numeri crescenti; B) è un'occasione per non ghettizzarli e farli partecipare alla vita di comunità, contro ogni pericolo di esclusione sociale. Di ciò si avvantaggerebbero sia gli immigrati che i viterbesi (penso alla prevenzione del disagio sociale delle classi deboli, e ala prevenzione dei reati che spesso vengono fati da soggetti ai margini della società, oggi spessissimo stranieri).


3 Tra l'altro, prevedere i TEMPI CERTI DI RISPOSTA alla proposta di patto di collaborazione dei Cittadini è coerente sia con il Regolamento sui Beni Comuni sia con le leggi amministrative sulla partecipazione e informazione dei Cittadini, come la L. 241/1990 che prevede accesso agli atti e tempi certi di risposta. Si pensi anche alle finalità dello strumento dei Patti di Collaborazione (soprattutto quelli "ordinari"), che è di avvicinare il Cittadino alla Pubblica Amministrazione: se non si stabiliscono TEMPI CERTI di risposta alle richieste/proposte dei Cittadini, li si allontana ancora di più dall'Amministrazione comunale e si ottiene un Regolamento che di fatto si rivelerà sin dall'inizio non applicabile e non applicato.

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