Viterbo POLITICA Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano

Alla luce delle importanti novità previste dall’art. 24 della legge n.164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.
Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
Appare del tutto evidente come la situazione economica di grave crisi che sta attraversando il nostro territorio abbia determinato per alcune fasce sociali di cittadini l’impossibilità a pagare i tributi comunali e non solo.
Sempre più alcuni cittadini chiedono di poter svolgere servizi di pubblica utilità al fine di poter adempiere ai propri obblighi tributari nei confronti dell’ente e di ripagare con proprie prestazioni i contributi che l’ente comunale ha loro elargito per sostegno sociale.
Oggiravvisato che l’art.24 della suddetta legge consente all’ente di applicare riduzioni a fronte di servizi di pulizia strade e aree a verde e altri tipi di interventi indicati nel suddetto articolo, visto che il Comune di Viterbo, di estesa superficie e dal territorio ripartito tra capoluogo e numerose frazioni, oltre a numerosi agglomerati abitativi, a fatica riesce a garantire la corretta manutenzione e pulizia delle strade e piazze, in relazione anche alla difficile situazione economica.
Non potendo sottovalutareche è possibile attuare anche da parte di questa Amministrazione le disposizioni del suddetto articolo 24 consentendo ad una parte di contribuenti che si trovano in difficoltà economiche, o che hanno ottenuto per situazione di bisogno aiuti finanziari, di poter assolvere al mancato pagamento dei tributi già scaduti o per ripagare l’ente mediante una loro prestazione di pubblica utilità indirizzata agli interventi che l’Amministrazione individui nel territorio comunale.
Considerandoche tale forma di intervento, denominato “baratto amministrativo”, offre un doppio vantaggio in quanto da un lato, i contribuenti in difficoltà potrebbero assolvere ai propri doveri e dall’altro, il Comune può usufruire di forza lavoro, in un periodo in cui scarseggiano risorse, le assunzioni sono bloccate ed i risparmi e tagli nella gestione amministrativa rendono determinate attività di difficile soddisfacimento.
Senza dimenticare l’opportunità anche di ridare dignità a chi, per le contingenti e transitorie situazioni di emergenza, è costretto a chiedere frequenti aiuti o diventare frodatore fiscale non colpevole, dando loro la possibilità di mettersi a disposizione della propria comunità e di sentirsi utili a se stessi e agli altri, valutando che con tale forma di “baratto amministrativo” si potrebbe consentire a cittadini, disoccupati ed con un ISEE inferiore al minimo reddituale, che hanno tributi comunali non pagati fino all’anno 2014, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, e che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni, di svolgere attività di pulizia delle aree a verde o di manutenzione o interventi di decoro urbano a fronte del pagamento dei tributi.
In conclusione considerato, pur nella ragionevole congettura che tali ruoli non regolarizzati in parte andranno iscritti tra i crediti non esigibili, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, che occorre fissare un limite massimo complessivo nell’ambito del quale esercitare il baratto amministrativo e che tale limite dovrà essere fissato con apposite manovre finanziarie di consiglio e\o di giunta si propone con il seguente atto di emendare il regolamento IUC come approvato dal consiglio comunale inserendo un nuovo titolo che disciplini proprio lo strumento del baratto amministrativo.
I consiglieri comunali
Emendamento al Regolamento per la disciplina imposta unica comunale IUC
Dopo l’art.8 Aggiungere TITOLO V “Disciplina del baratto amministrativo”
Art.9 Riferimenti legislativi
L’art.24 della legge n.164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Inoltre la norma prevede l’esenzione per attività individuate dai Comuni in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere.
Art.10 Il baratto amministrativo
Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l’art. 9 del presente Regolamento in corresponsione del pagamento di tributi comunali, ovvero di contributi per inquilini morosi non colpevoli, offrendo all’ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.
Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficienza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell’opportunità del “baratto amministrativo”.
Art. 11 Applicazione del baratto amministrativo
Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria , ai cittadini intestatari di tributi comunali attinenti l’attività posta in essere riguardanti l’annualità in corso, all’atto dell’esecuzione del progetto, così come verrà successivamente disciplinato con apposito atto consiliare ai sensi dell’art.52 del D. Lgs.vo 446/97 e dell’art.53 comma 16 della L. 388 del 2000, o che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni. I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune. L’applicazione delle norme può interessare anche a gruppi di cittadini costituiti in forme associate stabili e giuridicamente riconosciute.
Art. 12 Individuazione dell’importo complessivo e limiti individuali
Entro il 31 marzo di ogni anno il Responsabile del Servizio Contabile e il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Viterbo sono chiamati, se in possesso dei dati necessari, a predisporre un riepilogo dell’ammontare di morosità dei tributi per l’anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta l’importo complessivo del “baratto amministrativo”.
Art. 13 Identificazione del numero di moduli
L’Ufficio Tecnico del Comune di Viterbo, di concerto con l’assessorato ai lavori pubblici, predispone un progetto di cui all’art.24 della legge n.164 del 2014 come contropartita dell’importo fissato nell’art. 4 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli composto da n. 8 ore ciascuno per l’ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di €60 per ciascun modulo e del limite individuale di € 780,00 per famiglia e dei vincoli previsti dall’art.24 della Legge 164/2014.
E’ data possibilità al Responsabile dell’Ufficio Tecnico individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.
E’ facoltà dei cittadini presentare progetti che verranno sottoposti all’attenzione dell’ufficio Tecnico che valuterà opportunità degli stessi senza obbligo di approvazione.
Art. 14 Destinatari del baratto
I destinatari del “baratto amministrativo” sono residenti con età sino a 65 anni, che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, ovvero che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni. Possono presentare domanda compilando l’apposito modello entro il 30 aprile di ogni anno.
Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del “baratto amministrativo”, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:
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Punteggio |
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ISEE sino a € 2.500 |
8 |
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ISEE sino a € 4.500 |
6 |
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ISEE sino a € 15.000 |
4 |
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Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) |
3 |
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Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) |
1 |
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Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto |
2 |
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I nuclei monogenitoriali con minori a carico |
3 |
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I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico |
4 |
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Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro famigliare) |
2 |
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Morosità non colpevole |
3 |
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Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda |
1 |
Qualora al termine delle domande del 30 aprile,,non fosse stato raggiunto il tetto definito all’art.12 del Regolamento, la parte restante sarà assegnata alle successive domande consegnate in ordine temporale (fa fede la data del protocollo del Comune di Viterbo, ovvero l’ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).
L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a/con terzi.
Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l’intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.
I destinatari del “baratto amministrativo” impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Viterbo, di cartellino e vestiario identificativo.
Art. 15 Obblighi del richiedente
Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’Ente. E’ tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l’intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al “baratto amministrativo” ogni €60 di tributo simbolico da versare. Proprio per il carattere sociale dell’iniziativa svolta con spirito di volontariato, il pacchetto ore di partecipazione al “baratto amministrativo” non può superare il numero di n.13 rinnovi per anno, né essere frazionabile o compensabile in altra misura neppure qualora la somma dei moduli assegnati al richiedente superasse il valore del tributo.
Art. 16 Registrazione dei moduli
In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo “baratto amministrativo”. Lo svolgimento delle attività di cui al “baratto amministrativo” può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Proprio per il carattere sociale dell’iniziativa, l’espletamento del monte ore può avvenire all’occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Art. 17 Obblighi del Comune di Viterbo verso il richiedente
Il Comune di Viterbo provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa, con la garanzia che l’agevolazione del “baratto amministrativo” non si cumula con altri interventi di sostegno sociale.
Qualora le attività di cui all’art. 9 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del “baratto amministrativo”purché dichiarate nel modulo di domanda del “baratto amministrativo”, il Comune di Viterbo si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.






















