Speciale Green Pass
Dal 15 ottobre in vigore l’obbligo di certificazione verde sui luoghi di lavoro: ecco cosa prevede il DPCM del Governo per imprese e lavoratori

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele
Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio.
Tali verifiche potranno avvenire, per quanto riguarda i datori di lavoro privati, attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura, mediante l’utilizzo di un software con licenza open source rilasciato dal Ministero della Salute.

Tale modalità, pertanto, offre le stesse funzionalità dell’app“VerificaC19”. In caso di utilizzo
di tale modalità, il DPCM ribadisce che il trattamento dei dati personali deve limitarsi alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica dei green pass: è quindi vietato conservare il codice a barre (QR code), estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori le informazioni relative al green pass; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC (ovvero la banca dati del green pass).

Tale funzionalità, riservata esclusivamente al personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro, consentirà, previa richiesta di utilizzo, di visualizzare la validità di tutti o parte dei dipendenti attraverso una ricerca dei relativi codici fiscali. Nell’ipotesi in cui a seguito dell’utilizzo di tale modalità di controllo l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’app “VerificaC19”.


Il provvedimento fornisce, inoltre, ulteriori indicazioni in
merito all’attività di controllo dei green pass e all’individuazione
dei soggetti delegati, prevedendo in particolare che:
i soggetti delegati sono incaricati con atto

formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio
dell’attività di verifica; l’attività di verifica delle certificazioni
non comporta, in alcun caso, la raccolta

dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo
quelli strettamente necessari all’applicazione delle
misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-
quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.
del D.L. n. 52/2021; i soggetti preposti alla verifica
sono titolari del trattamento dei dati effettuato tramite
interrogazione del portale INPS. Il personale interessato
dal processo di verifica è quindi informato dal proprio

datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una
specifica informativa, anche mediante comunicazione
resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

In merito, infine, alla generazione del green pass, il
decreto prevede che i soggetti in attesa di rilascio di
valida certificazione verde, e che ne abbiano diritto,
nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento,
potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato
cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e
private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta.
Tali documenti sostitutivi devono attestare una delle
condizioni che consentono la generazione del green
pass e possono quindi essere utilizzati solo da coloro
che hanno i requisiti perottenere la certificazione verde,
ovvero che abbiano effettuato la prima dose o il

vaccino monodose da 15 giorni; abbiano completato il
ciclo vaccinale; siano risultati negativi a un tampone
molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico
rapido nelle 48 ore precedenti;
siano guariti da COVID-19 nei sei

mesi precedenti.

Le domande frequenti e i chiarimenti del Governo


1—Come devono avvenire i controlli
sul green pass dei lavoratori nel
settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma
nell’organizzare i controlli, nel

rispetto delle normative sulla privacy e
delle linee guida emanate con il dPCM
12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono
le modalità operative
per l’organizzazione delle verifiche, anche a

campione, prevedendo prioritariamente,
ove possibile, che tali controlli siano

effettuati al momento dell’accesso ai
luoghi di lavoro, e individuano con atto
formale i soggetti incaricati dell’accertamento
delle violazioni degli obblighi di

cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare
modalità di accertamento che non

determinino ritardi o code all’ingresso.
Nelle pubbliche amministrazioni, laddove
l’accertamento non avvenga al momento
dell’accesso al luogo di lavoro,

esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente
nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà

essere generalizzato o a campione,
purché in misura non inferiore al 20%
del personale presente in servizio e
con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo,
il controllo su tutto il personale dipendente.Oltre all’app

“VerificaC19”, saranno rese disponibili
per i datori di lavoro, pubblici e privati,
specifiche funzionalità che consentono
una verifica quotidiana e automatizzata
del possesso delle certificazioni. Tali
verifiche potranno avvenire attraverso:
l’integrazione del sistema di lettura e
verifica del QR code del certificato
verde nei sistemi di controllo
agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione

delle presenze, o della temperatura;
per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma
NoiPA, realizzata dal Ministero

dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona
tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; per i datori di

lavoro con più di 50 dipendenti, sia
privati che pubblici non aderenti a NoiPA,
l’interazione asincrona tra il Portale

istituzionale INPS e la Piattaforma
nazionale-DGC; per le amministrazioni
pubbliche con almeno 1.000 dipendenti,
anche con uffici di servizio dislocati

in più sedi fisiche, una interoperabilità
applicativa, in modalità asincrona, tra i
sistemi informativi di gestione del personale del,
e la Piattaforma nazionale DGC.


2—Come è possibile, per i soggetti
che non possono vaccinarsi per
comprovati motivi di salute,
dimostrare di poter accedere al luogo di

lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di
salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19,
dovranno esibire un certificato contenente l’apposito

“QR code” in corso di predisposizione.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo,
il personale esente – previa

trasmissione della relativa documentazione
sanitaria al medico competente

dell’amministrazione di appartenenza –
non potrà essere soggetto ad alcun
controllo.


3—I soggetti che hanno diritto al
green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento
come possono dimostrare di poter accedere al

luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di
valida certificazione verde e che ne
abbiano diritto, nelle more del rilascio e
dell’eventuale aggiornamento, sarà
possibile avvalersi dei documenti rilasciati,
in formato cartaceo o digitale,

dalle strutture sanitarie pubbliche e
private, dalle farmacie, dai laboratori di
analisi, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta.


4—Quali provvedimenti deve prendere
il datore di lavoro che accerta

che il dipendente abbia effettuato
l’accesso alla sede di servizio pur
essendo sprovvisto di green pass?
Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato,
è considerato assente ingiustificato, senza

diritto allo stipendio, fino alla presentazione
del green pass; nel caso di

aziende con meno di 15 dipendenti,
dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata,
il datore di lavoro può sospendere il lavoratore
per la durata corrispondente a quella del contratto di

lavoro stipulato per la sostituzione,
comunque per un periodo non superiore
a dieci giorni, rinnovabili per una

sola volta. Nel caso in cui il lavoratore
acceda al luogo di lavoro senza green
pass, il datore di lavoro deve poi effettuare
una segnalazione alla Prefettura

ai fini dell’applicazione della sanzione
amministrativa. Infatti il lavoratore che
accede al luogo di lavoro senza green
pass è soggetto, con provvedimento
del Prefetto, a una sanzione amministrativa
che va da 600 a 1.500 euro.

Vengono poi applicate anche le sanzioni
disciplinari eventualmente previste

dai contratti collettivi di settore. Oltre
alla retribuzione, non sarà più versata
al lavoratore senza green pass qualsiasi
altra componente della retribuzione,

anche di natura previdenziale, avente
carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario,
previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di

assenza ingiustificata non concorrono
alla maturazione delle ferie e comportano
la perdita della relativa anzianità

di servizio.


5. Da chi devono essere effettuati i
controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano
da società di somministrazione? Dalla società
di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?


I controlli devono essere effettuati da
entrambe, sia dalla società di somministrazione,
sia dall’azienda presso la

quale il lavoratore svolge la propria
prestazione.
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19,
che prevedono regole sulla sanificazione delle

sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti,
possono essere superati attraverso

l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura
ulteriore che non può far ritenere superati
i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green
pass dei tassisti o degli autisti di
vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il
green pass dei tassisti o dei conducenti
di NCC.
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli
altri operatori del settore dei servizi
alla persona devono controllare il
green pass dei propri clienti? E i
clienti, devono controllare il green
pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il
pass dei propri eventuali dipendenti ma
non deve richiederlo ai clienti, né questi
ultimi sono tenuti a chiederlo a chi
svolge l’attività lavorativa in questione.
9. È necessario verificare il green
pass dei lavoratori autonomi che
prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo
devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo,
la propria attività lavorativa o di

formazione o di volontariato nelle sedi
dell’azienda sono soggetti al controllo.
10. È possibile per il datore di lavoro
verificare il possesso del green pass
con anticipo rispetto al momento
previsto per l’accesso in sede da
parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze
organizzative, i lavoratori sono tenuti a
rendere le comunicazioni relative al
mancato possesso del green pass con
il preavviso necessario al datore di
lavoro per soddisfare tali esigenze.
11. Quali sanzioni rischia il datore di
lavoro che non effettua le verifiche
previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il
rispetto delle regole sul green pass è
punito con una sanzione amministrativa
che va da 400 a 1.000 euro.


L’ufficio Ambiente & Sicurezza
di Confartigianato imprese di Viterbo rimane a

disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione in materia vi occorra ai
recapiti telefonici 0761 337942-12.

 

 

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