Viterbo CRONACA Parte Seconda La Sentenza del 18 febbraio 1975

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Dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione eterologa

 

Il diritto alla vita del concepito è stato espressamente affermato dalla Suprema Corte con due decisioni: una del 19 febbraio 1965 n. 9 e l’altra del 16 marzo 1971 n. 49.

Si tratta di due decisioni che non riguardano specificatamente l’aborto, ma la contraccezione. In esse, però, incidentalmente si accenna anche al concepito, la cui vita è considerata “un fondamentale bene sociale”.

Nella sentenza del 16 marzo 1971 n. 49, si legge fra l’altro: “sarebbe palesemente contraddittorio che la consentita propaganda contraccettiva comprendesse l’incitamento a pratiche che possono essere, oltre che contrastanti con il diritto alla vita, produttive di quei danni ala salute che con quella propaganda si vuol concorrere ad evitare”.Poi, improvvisamente avviene un mutamente di rotta.

 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 18 febbraio 1975 n. 27

E’ la nota decisione che ha modificato la disciplina dell’aborto dettata in quell’epoca dal Titolo X del Codice Penale. Come è noto la Corte Costituzionale dichiarò la liceità dell’aborto in caso di “danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre”.

 

Il ragionamento della Suprema Corte.

Di seguito i passaggi fondamentali:

  • La tutela del concepito ha fondamento costituzionale
  • Il diritto alla vita del concepito può venire in collisione con altri beni anch’essi di tutela costituzionale
  • In caso di conflitto fra il diritto alla vita del concepito ed il diritto alla vita della madre deve prevalere il diritto alla salute della madre cheè già persona (mentre) l’embrione persona deve ancora diventare.
  • La liceità dell’aborto deve essere ancorata a “seri accertamenti sulla gravità e realtà del danno o del pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire la gestazione”.

 

CRITICA ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n.27/75

In particolare: l’uso scorretto ed improprio dei termini giuridici per raggiungere una soluzione ideologica e politica.

 

Con la sentenza n. 27/75 si ritenne di dover bloccare il referendum radicale che nel frattempo, dietro l’abolizione del Titolo X del Codice penale, erano fautori del principio del libero aborto.

Tuttavia, il Partito radicale continuò a ricattare il Parlamento con il Referendum, per evitare il quale il 22 maggio 1978 fu approvata la Legge 194, che dei radicali tutta via recepiva proprio la mentalità e la cultura libertarie, suggellando per l’appunto la libertà di aborto nei primi tre mesi della gravidanza.

Ma, horribile dictu, per giustificare la prevalenza della salute della madre sul diritto alla vita del concepito, la Corte Costituzionale ha utilizzato impropriamente il termine “persona”, per introdurre la distinzione assai pericolosa e non propriamente giuridica (almeno nel senso che la latinitas dava etimologicamente del termine iuris prudentia), tra l’uomo già nato e quello che deve ancora nascere, senza tra l’altro spiegare in che senso viene usata la parola “persona”: giuridico? Filosofico? Sociologico?

D’altra parte se la Suprema Corte ha riconosciuto al concepito il diritto alla vita, ciò significa che il concepito è termine e punto di riferimento di una personalità giuridica. Essendo pertanto di conseguenza e per logica del tutto irrazionali sia il ragionamento, che le conclusioni della Suprema Corte, che riconoscono il diritto alla vita del concepito, ma negano che sia persona.

Ancora: cosa si intende per diritto alla salute? La Corte Costituzionale, pur non specificando, ancorava, tuttavia, la liceità dell’aborto alla presenza di gravi malattie medicalmente accertabili.

Tuttavia, il fronte abortista riusciva a superare l’impasse, introducendo l’ambiguo e pericolosissimo concetto di salute psichica, inteso come completo benessere della donna. Con tale escamotage, non  solo si è riuscito a far passare l’aborto come strumento di facile accesso, anche di fronte ad uno stato di semplice contrarietà della donna di fronte ad una gravidanza, ma si è dato spazio – ahimè – anche all’aborto eugenetico.

Infatti, come fa notare con arguzia l’eminente costituzionalista  prof. Cesare Mirabelli, peraltro Presidente emerito della Corte Costituzionale, “non solo avere un figlio, ma anche averlo sano, può incidere sullo stato di salute: perché non posso confezionale il figlio adeguato alle mie aspettative, se queste sono l’elemento centrale della mia salute ?”.

Continua, fine seconda parte

Giuseppe Bracchi
Pubblicista – Avv. Ecclesiastico
Già Difensore del Vincolo – TER Umbria