Viterbo CRONACA La determinazione ad avere figli da parte della coppia è stata giudicata dalla Corte Costituzionale incoercibile
di Giuseppe Bracchi

Sono state rese note le motivazioni della sentenza n. 162 della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione eterologa imposto dalla Legge n. 40 del 2004.
IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La determinazione ad avere figli da parte della coppia è stata giudicata dalla Corte Costituzionale incoercibile e, cioè, non comprimibile in alcun modo : “La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali”.
La scelta di diventare genitori, insomma, è stata definita espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi. Ma non c’è chi non si avveda come nella stessa motivazione della Suprema Corte, si evidenzia un punto critico, palesandosi proprio il rischio di un corto circuito giuridico morale tra il riconoscimento di incoercibilità della determinazione di avere figli e la possibilità che inficiati altri valori annessi alla Costituzione (di qui la postilla: “qualora non vulneri altri valori costituzionali”).
In effetti, stabilire il diritto della coppia a realizzare una propria determinazione, collide inevitabilmente col diritto del bambino che dovrebbe essere “voluto”, pensato e cresciuto dai genitori e, pertanto, avrebbe l’ulteriore diritto di sapere di chi è figlio, in sostanza a conoscere la sua identità. La Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo riconosce “il primato dei diritti ed interessi del figlio rispetto a quelli degli adulti”. Quanto poi all’Istituto dell’adozione, esso è definito “come un mezzo per dare una famiglia al minore,e non un mezzo per dare un figlio ad una famiglia che non ce l’ha”.
Ma il linguaggio della Suprema Corte resta, a mio avviso, inquietante ed emerge anche nell’infelice scelta del verbo avere, essendo nell’uso di tale verbo implicito un giudizio di valore sul concepito che, in tal guisa, lo si assimila ad un oggetto, da valore diventa strumento, da persona diventa res.
La logica del desiderio prevale sulla verità della persona, così che l’antico adagio: Veritas, non auctoritas facit legem”, si rovescia nel suo esatto contrario: “Auctoritas, non veritas facit legem”.
Il figlio diventa in tal modo non una persona, ma un bisogno affettivo, psicologico ed emotivo da so soddisfare.
LA LOGICA DELL’AVERE COME PUNTO DI CONVERGENZA TRA LOGICA ECONOMICA E TECNOLOGIA.
Logica economica: il concepito ha, secondo questa logica, un costo di gestione, e la Consulta, pertanto non poteva, in base a tale logica, non preoccuparsi della disparità che il vecchio divieto contenuto nella Legge 40 del 2004, faceva insorgere fra le coppie che avevano mezzi sufficienti per realizzare all’estero la fecondazione eterologa e coloro che tali mezzi, invece, non possedevano. Da qui ad arrivare alla logica del figlio come utile da conseguire o bene da rivendicare, il passo è breve.
Principio tecnocratico: nel momento in cui il figlio si trasforma in un prodotto, in un oggetto, si stravolge il senso stesso della generazione, perché la logica della produzione di un oggetto costituisce una contraddizione del significato specificamente umano del procreare. Cambiando lo statuto della generazione cambia anche la comprensione dell’uomo in quanto tale; cambiano le relazioni fondative dell’identità personale, a partire da quella più originaria, e cioè, la relazione madre – figlio. Allo stesso tempo muta lo statuto della coppia umana: la tecnica separa l’atto generativo da quello unitivo, snaturando inevitabilmente la natura relazionale della generazione.
Ammettere, come fa nella sentenza la Suprema Corte, il diritto al figlio, significa far sfumare la differenza tra capriccio e diritto e sottomettere la vita all’arbitrio ed alla ostinazione.
AVERE O ESSERE?
La nostra società tende sempre di più ad essere società dell’avere. In questa logica il figlio stesso ed il concepito in modo particolare, finiscono per diventare gli anelli più deboli della catena degli esseri umani, oggetti dell’altrui possesso, anziché soggetti. Compito e funzione del diritto, invece, considerato sotto l’aspetto più squisitamente e specificatamente antropologico, sono la realizzazione a tutti i livelli di una civiltà dell’essere, nella quale ogni persona “sia” e non “abbia”; la realizzazione di una società, in cui ogni essere umano, ogni persona, a prescindere da qualsiasi condizione, trovi effettivamente e concretamente garantiti “i diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2 Cost); in cui realmente siano rimossi “quegli ostacoli che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. (art. 3 Cost.).
Continua, fine prima parte
Giuseppe Bracchi
Pubblicista – Avv. Ecclesiastico
Già Difensore del vincolo TER Umbria






















