Giordano Sugaroni

Con 7 voti favorevoli e 2 contrari (consiglieri di minoranza Francesco Luzzi e Fabrizio Camilli) il Consiglio Comunale modifica il regolamento per gli interventi nel centro storico.

Esse riguardano l’articolo 9 avente come oggetto “Aperture di prospetto ed elementi di contorno” . 9.1 vani di porte e finestre. 9.1.1 Dovranno essere conservati nella forma e nella posizione esistente i vani di porte e finestre che, per connotazioni stilistiche e costruttive e reciproci rapporti formali, sono da attribuire all'assetto storicamente consolidato dell'edificio, sia esso originale o frutto di successive ristrutturazioni organiche. 9.1.2 Dovranno di conseguenza essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati tutti gli elementi costruttivi e decorativi che determinano ed evidenziano il contorno di tali vani, come ad esempio gli stipiti, le cornici, le soglie, gli architravi, i frontespizi, gli archi, le mensole ed ogni altro elemento originale realizzato a raso o in aggetto, eliminando eventuali elementi impropri frutto di alterazioni recenti.

9.1.3 Nei prospetti compiutamente definiti di qualsivoglia epoca storica, sia con paramento intonacato che a faccia vista, non è consentita la realizzazione di nuove aperture, né il ripristino di eventuali aperture preesistenti, salvo quanto appresso indicato. In caso di intervento, dovranno inoltre essere chiuse od opportunamente ridotte le aperture d'origine recente che risultino incongrue e pregiudizievoli per l'unitarietà e l'integrità dell'intero prospetto o di singoli elementi architettonici e decorativi. La realizzazione di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di quelle esistenti può essere ammessa, esclusivamente, nei prospetti opposti o non visibili dalle pubbliche vie, quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica della facciata e nei termini e con le disposizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento. In casi eccezionali è possibile inoltre apportare modifiche alle aperture della facciata principale, con esclusione per gli immobili che si affacciano sulle vie e piazze principali, aventi valore storico artistico (vedi Via Roma, Via Marconi, P.zza G. Fabrizio ecc.) E’ inoltre ammesso l’allargamento delle aperture dei locali con destinazione d’uso ad autorimessa o commerciale, siti al piano terra o seminterrato degli edifici che non presentino valore storico – artistico. L’ampliamento da realizzarsi per le autorimesse, dovrà essere il minimo indispensabile per consentire l’accesso ad un autoveicolo. Nei locali con destinazione commerciale, l’ampliamento dovrà essere prettamente connesso con la funzionalità e con il tipo di attività svolta.

9.1.4 E’ vietato l’impiego di serramenti di oscuramento estranei alla tradizione locale. E’ parimenti vietato sostituire i serramenti di oscuramento originari con altri che presentino foggia diversa da quella originaria e risultino incongrui con i caratteri architettonici della facciata. 9.1.5 Per tutti i tipi di serramenti di oscuramento la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida. I colori da utilizzare saranno quelli tradizionali: verde, marrone grigio e legno naturale. In tutti i casi la colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata. E’ inoltre obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia abbiano la medesima tinta e tonalità. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’uso della ferramenta degli infissi, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma – imposta, che dovranno essere per forma e lavorazione, simili a quelli tradizionali. 9.1.6 In linea generale è vietato installare serramenti esterni di oscuramento su edifici di particolare interesse storico-architettonico o documentario che siano stati originariamente concepiti come privi dei medesimi. In tali casi è ammessa la sola installazione di scuretti sul lato interno. E’ vietato l’uso di doppie finestre. L’infisso interno (finestra) dovrà essere generalmente a due battenti con venatura a vista o verniciato con colore che si intoni con la tinteggiatura della facciata ( bianco, grigio o marrone).

9.1.7 In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione degli infissi incongrui con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell’edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento. 9.1.8 Sono in ogni caso escluse innovazioni che comportino l’installazione di vetri a specchio o la suddivisione delle luci del tipo “inglese”. 9.2 Porte e portoni. 9.2.1 In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione delle porte e dei portoni coevi agli edifici sottoposti al regime di tutela nonché di quelli che, seppur posteriori, siano qualificabili come storicizzati o comunque facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela. 9.2.2 Dovranno essere conservati e restaurati gli infissi e i serramenti esistenti di porte e portoni di tipo tradizionale in legno, decorati ad intaglio, a tarsia o con complesse modanature, ed eventualmente reintegrati secondo il disegno originale e trattati a cera o con vernici trasparenti opache, previo uniforme trattamento del fondo con mordente colore noce. Qualora, in presenza di serramenti gravemente deteriorati, non sia possibile il restauro, sarà ammesso il rifacimento con le modalità di cui al successivo comma. 9.2.3 Nel caso in cui gli infissi si presentino in particolare stato di degrado, potranno essere sostituiti con nuovi infissi che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate. 9.2.4 L’eventuale sostituzione di porte o portoni con infissi vetrati, quando necessaria per consentire l’utilizzo dei locali retrostanti, sarà ammissibile a condizione che siano rispettati i criteri di compatibilità di cui al comma precedente.

9.2.5 In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione di porte e portoni incompatibili, per foggia e materiale, con la facciata medesima, sostituendoli con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell’edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento. Sono vietate porte e portoni in alluminio anodizzato. 9.3 Vetrine e simili 9.3.1 In linea generale è prescritta la conservazione delle vetrine coeve agli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente Capitolo nonché di quelle che, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque siano tipiche di determinati periodi storici. 9.3.2 Per le vetrine sottoposte a regime di tutela sono ammessi i soli interventi necessari alla loro manutenzione e conservazione. In caso di degrado particolarmente evidente è ammessa la loro sostituzione con nuove vetrine che ne ripropongano i caratteri formali, in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate. 9.3.3 Le nuove vetrine di esercizi commerciali o laboratori artigianali dovranno essere arretrate rispetto al filo della facciata di almeno cm. 15 (nel caso di imbotto o stipite in pietra dovranno essere installate a filo interno) e potranno essere realizzate sia in legno, con i criteri già descritti per gli altri tipi di serramenti esterni, che in metallo di colore scuro.

9.4 Elementi in ferro 9.4.1 Sono da conservare e restaurare i cancelli, le grate in genere e le inferriate esistenti in ferro battuto o forgiato a mano, o comunque di fattura artigianale. Eventuali nuove inferriate dovranno essere realizzate secondo le tipologie tipiche e verniciati a smalto opaco di colore nero o bruno scuro. Eventuali nuove inferiate, dovranno essere inserite nella parte interna dell’apertura, non a filo, ma all’interno dell’imbotto e con apertura a pacchetto non su pubblica via. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate esclusivamente per motivi tecnici e dovranno essere valutate caso per caso. In linea generale è prescritta la conservazione degli elementi in ferro lavorato esistenti a completamento e finitura degli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente Capitolo quando coevi con i medesimi nonché quando, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque risultino tipici di determinati periodi storici. 9.4.2 Salvo casi particolari debitamente documentati, la colorazione degli elementi in ferro di cui ai commi precedenti dovrà essere al naturale, con verniciatura opaca di protezione, oppure a corpo colore “piombaggine".

Consentendo per i serramenti di oscuramento esterni, per gli infissi interni (finestre) e le porte accesso alle autorimesse, l’utilizzo di materiali alternativi al legno, previa verifica della congruità architettonica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione per il Centro Storico; 2. l’art. 17.2 (Composizione della Commissione e suo funzionamento) al punto 17.2.1, come di seguito riportato: “La Commissione Centro Storico è formata da sei membri: 1) il Sindaco o un suo delegato, il quale svolge funzioni di presidente; 2) un tecnico dell’ufficio tecnico comunale, il quale svolge anche funzioni di segretario; 3) il responsabile del servizio di vigilanza urbana o un vigile delegato; 4) tre esperti in qualità di consulenti tecnici esterni.

Il Consigliere Luzzi sottolinea : “Questa modifica doveva passare dalla Commissione che non è stata interpellata per nulla. Le Commissioni servono per migliorare le proposte; era importante ci fosse questo passaggio e siamo ancora in tempo di farlo e questo perché ci sono cose che andrebbero modificate, diversi punti. Limitatamente agli infissi, non sono affatto d’accordo sulla modifica, dire che gli infissi in PVC o in alluminio sono indistinguibili dal legno non è aderente alla realtà. Potremmo consentire di installare quelli con le coperture di legno. Penso non si possa prescindere da questo. Abbiamo ribadito più volte che il nostro Comune è a vocazione turistica e questa modifica porterebbe ad uno scadimento. Altri punti sono da cambiare, ad esempio non sono indicate le composizioni di serramenti esterni. Mi appello a tutti, affinché si possa fare questo passaggio in commissione. Dal punto di vista acustico, gli isolamenti si fanno in legno. Però credo che convocare una commissione qualche giorno fa era possibile, evidentemente non è stato voluto, così come c’è volontà di non fare i controlli.”

 

 

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