ORDINANZA DEL SINDACO DI SORIANO NEL CIMINO
Numero 44 del 04-05-2020
OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (DAL 04.05.2020 AL 17.05.2020 – ULTERIORI INTEGRAZIONI INTEGRAZIONE ORDINANZA 42 DEL 02.05.2020).
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
DATO ATTO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dell’emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del
virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale,
ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo
scaglionamento dell’accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato
svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;
VISTO il DPCM 01/03/2020
VISTO il DPCM 04/03/2020
VISTO il DPCM 08/03/2020
VISTO il DPCM 09/03/2020
VISTO il DPCM 11/03/2020
VISTO il DPCM 22/03/2020
VISTO il DPCM 01.04.2020
VISTO il DPCM 10.04.2020
VISTO il DPCM 27.04.2020
VISTO il D.M. 25.03.2020
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è
stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario e terrestre;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020
con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell’ 8/3/2020, dell’11.03.2020,del
17.03.2020, del 18.03.2020,del 19.03.2020, del 20.03.2020,del 26.03.2020, del 09.04.2020, del
13.04.2020, del 15.04.2020, del 18.04.2020, del 24.04.2020, ;
RICHIAMATE le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell’11.03.2020,
nr.24 del 12/03/2020,nr. 28 del 14.03.2020, nr.30 del 18.03.2020, nr.31 del 20.03.2020, nr.32 del
23.03.2020, nr. 33 del 26.03.2020, nr.34 del 07.04.2020, nr.35 del 15.04.2020 ,nr. 36 del 16.04.2020 e
nr.42 del 02.05.2020;
ATTESO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della L. 833/78 e
dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale
rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;
PREMESSO ALTRESI’ CHE con le citate ordinanze sindacali avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni
attuative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” veniva prevista
:
· La sospensione di qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche;
· La chiusura dei cimiteri comunali;
· La chiusura di tutti i parchi pubblici (il PARCO DELLA MANDRIA sito in Via Alcide De Gasperi;
il PARCO DEI “TIRA BACI” sito in via Achille Grandi, il PARCO DELLE PAPERELLE sito in via
della Stazione, il PARCO DEL MILITE IGNOTO e il PARCO DELLE RIMEMBRANZE siti in Piazza
della Repubblica);
· Sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, ogniqualvolta ci si trovi in un esercizio
commerciale, in ufficio aperto al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso diverso dall’abitazione
privata, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso
e gli altri dal contagio, ed in particolare è obbligatorio tenere coperti naso e bocca utilizzando
qualunque mezzo o, se disponibili, facendo uso di mascherine;
· vietato abbandonare nel territorio comunale mascherine e guanti in lattice;
· l’ obbligo di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di
pertinenza condominiale, attraverso l’utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei. Che tali
attività debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori
e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;
· l’invito alla cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al corretto stato
igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l’utilizzo di prodotti
efficaci ed a norma;
· l’obbligo, a tutti coloro, preventivamente autorizzati dalle autorità preposte, che dovessero
dimorare, anche temporaneamente, presso il territorio del Comune di Soriano nel Cimino
provenienti da altro Comune, anche se asintomatiche, a comunicarlo immediatamente al Comune
di Soriano nel Cimino a mezzo pec: puntocomunesoriano.it e saranno sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione
· l’obbligo che l’attesa per l’ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalità
della cosiddetta “fila indiana” con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando,
inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale; dimora
· che gli esercenti commerciali, di cui all’allegato del DPCM 11.03.2020, agevolino l’ingresso
delle persone con disabilità motorie;
CONSIDERATO CHE in data 27/4/2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 26/4/2020 recante ulteriori
misure per il contenimento della diffusione del virus “COVID-19” che entreranno in vigore dal 4/5 fino al
17/5/2020
RITENUTO CHE, in virtù dell’ultimo DPCM sopra richiamato, apportare delle modifiche alle ordinanze
sindacali sopra richiamate;
DATO ATTO che l’attuale situazione richiede ancora il permanere di alcune azioni di eccezionalità ed
urgenza al fine della tutela della sanità pubblica;
DATO ATTO CHE le misure adottate con la presente ordinanza non sono in contrasto con i
provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell'epidemia;
VISTE le FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Fase 2” - Domande frequenti sulle misure adottate
dal Governo”
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di
emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti
SI DA ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
ORDINA
1. Con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17.05.2020:
a. Di stabilire l’orario di apertura e chiusura al pubblico per la vendita di qualsiasi settore
individuato sia dal DPCM dell’11.03.2010, DPCM del 10.04.2020 che delle Ordinanze del
Presidente della Regione Lazio, ad eccezione delle Farmacie Parafarmacie; tutti giorni
feriali dalle ore 08,30 alle ore 19,00 e i giorni festivi dalle ore 08,30 alle ore 13,00;
b. Di stabilire l’orario di apertura e chiusura per le attività specializzate per la vendita di
prodotti agricoli e materiali edili solo per i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,00 con
chiusura con obbligo di chiusura per i giorni festivi;
c. Come previsto dal DPCM del 26.04.2020 le attività di somministrazione di alimenti e
bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a
domicilio o il servizio da asporto.
La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle
aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti
vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti
igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento
della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato,
cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in
prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la
distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la
consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso
nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.
d. E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto
fatto in auto (drive through) mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di
sostare nelle immediate vicinanze.
DISPONE
Che la presente ordinanze integri tutte le altre disposizioni impartite nella precedente nr.42 del 02.05.2020;
INFORMA
La popolazione e tutte le persone in transito nel territorio comunale che le Forze dell’Ordine sono munite di
dispositivi per la misurazione della temperatura corporea;
Si raccomanda infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o
quello della Regione Lazio nr. 800118800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della
Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione,
quale febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.
INVITA
i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che
precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire
assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19
DISPONE
La validità della presente ordinanza con effetto dal 04.05.2020 e fino al 17.05.2020 fermo restando che
siano emanate nuove disposizioni dallo Stato o dalla Regione Lazio le quali pongano in contrasto il
provvedimento in trattazione
DISPONE
Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d’atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà
pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente www.comune.sorianonelcimino.vt.it;
AVVERTE
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze
sanzionatorie di cui all’art.4 del D.L. 25 marzo 2020 nr.19 compresa altresì la sospensione dell'attività ove
previsto.
SI FA PRESENTE
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TARLazio o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE
La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:
Alla Prefettura di Viterbo;
Al Comando Stazione Carabinieri di Soriano nel Cimino;
Al Comando Stazione Carabinieri Corpo Forestale di soriano nel Cimino;
Al Comando Polizia Locale;
Soriano nel Cimino, 04-05-2020
IL SINDACO
SIG. FABIO MENICACCI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005






















