Viterbo CRONACA Mi riferisco al continuo abbaiare dei cani

Signor Direttore, non sono il Carneade verso il quale il signor Luigi Torquati ha rivolto, a torto o a ragione, i suoi strali, e nemmeno sono il Carneade che ha segnalato il dissuasore stradale rotto in via degli Etruschi al quartiere Santa Barbara, né sono il Carneade che ha, a sua volta segnalato, i rifiuti abbandonati sulla circonvallazione Almirante; sono un altro Carneade che, approfittando della sua cortesia e della sua disponibilità, vuole servirsi del suo giornale per segnalare qualcosa che affligge gli abitanti del quartiere suddetto.
Mi riferisco al continuo abbaiare dei cani che infastidisce il riposo e l'attività varie delle persone che abitano, vivono e lavorano nel quartiere medesimo.
Mi creda signor direttore ci sono ore della giornata durante le quali il continuo latrare diventa fastidiosissimo, se non insopportabile, per chi attende ad alcune attività o desidera concedersi un po' di riposo.
Un latrare continuo, pressoché perenne, che inizia alle prime ore del mattino e si protrae fino a sera inoltrata non disdegnando di denunciare la sua presenza anche durante qualche ora della notte: credo sia troppo.
Leggo in proposito, due articoli del codice penale che riporto testualmente: art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a EURO 309.
Si applica l'ammenda da EURO 103 a EURO 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'Autorità. Art. 727 - Abbandono di animali - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da EURO 1000 a EURO 10000. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Sono norme di per se stesse abbastanza chiare da non richiedere, in questa sede, alcun chiarimento o precisazione se non quella che sono riportate entrambe al titolo I del libro terzo del codice penale, sono cioè ascritte tra i reati qualificati come contravvenzioni: ciò comporta, ai sensi dell'ultimo comma di un altro articolo dello stesso codice, l'art. 42 , che "Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". Non è necessario il dolo per soggiacere alle sanzioni previste; si risponde, cioè, per quanto sopra esposto, anche per colpa.
Ora va da sé che nessuno può prendersela, per questo continuo fastidio, direttamente, con i cani: nessun animale, nella fattispecie i cani, in condizioni normali, si mette ad abbaiare con insistenza ed invadenza continua, come una persona petulante; se lo fa è per segnalare una situazione di disagio in cui si trova, per richiamare l'attenzione su di sé o su qualcosa di anormale che avverte come tale.
Ma i proprietari di questi animali, di questa povere bestie, possiamo dire, non credo che possano andare esenti da colpe...
Vogliamo provvedere...?
Grazie di nuovo signor Direttore.
Carneade






















