Tarquinia CRONACA NON VELENOSA


Biacco, serpente innocuo

Il serpente è un biacco, innocuo e utile sterminatore di topi.

La lettrice che ha segnalato il suo incontro ravvicinato con un serpente è un comunissimo Biacco il cui nome scientifico è Hierophis viridiflavus.

 

Noto anche come carbonazzo, milordo, bis bastunèr è inserito fra le specie protette dalla Legge Regionale n.18 del 1988 che ne vieta il maltrattamento e l’uccisione.

È una specie diurna.
Si difende in modo primario con una velocissima fuga, spesso verso un rifugio sicuro; quando viene bloccato dispensa rapidi morsi non particolarmente potenti.

Si nutre di altri rettili (in particolare piccoli sauri ed altri serpenti, dalle bisce d'acqua alle vipere), di uova di uccelli e nidiacei (o anche adulti di specie piccole), di piccoli mammiferi (in particolare topi e ratti) e anfibi anuri, urodeli e apodi; occasionalmente nuota agilmente in immersione, alla ricerca di piccoli pesci.

Spesso lotta con alcuni animali, come ramarri, lucertole ocellate e rospi di grandi dimensioni; tuttavia gli esiti risultano altalenanti, così che la preda diventa predatore e viceversa.

Se disturbato dall'uomo, preferisce la fuga. Se afferrato, non esita ad affrontare l'aggressore e a difendersi vigorosamente con ripetuti morsi, tuttavia poco pericolosi, in quanto è completamente sprovvisto di veleno e di denti atti ad iniettarlo.

Avvicinandosi l’estate forse val la pena di ricordare quali prescrizioni fornisce la normativa a tutela della piccola fauna selvatica, nonché chi debba assicurarsi dell’applicazione della legge e cosa si rischia violandola (cui si dovrà aggiungere la reclusione dato l’eventuale maltrattamento o uccisione):

Articolo 3

Per le specie elencate nel presente articolo è vietato:
a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1;
d) la distruzione o la raccolta di uova dell'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.
Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti:
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii);
Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata);
Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex);
Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis);
Tritone italiano (Triturus italicus);
Geotritone italiano (Hydromantes italicus italicus);
Ululone a ventre giallo (Bombina variegata pachypus);
Rospo comune (Bufo bufo spinosus);
Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis);
Raganella comune (Hyla arborea arborea);
Rana agile (Rana dalmatina);
Rana greca (Rana graeca);
Tartaruga marina comune (Caretta caretta caretta);
Tartaruga franca (Chelonia mydas mydas);
Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea);
Testuggine comune (Testudo hermanni robertmertensi);
Testuggine d'acqua (Emys orbicularis);
Tarantola mauritanica (Tarentola mauritanica mauritanica);
Emidattilo verrucoso (Hemidactylus turcicus turcicus);
Ramarro (Lacerta viridis viridis);
Lucertola muraiola (Podarcis muralis brueggemanni e Podarcis muralis nigriventis);
Orbettino (Anguis fragilis fragilis);
Luscengola (Chalcides chalcides chalcides);
Biacco maggiore (Coluber viridiflavus viridiflavus);
Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris, Podarcis sicula sicula, Podarcis sicula latastei, Podarcis sicula pasquinii e Podarcis sicula patrizii);
Cervone (Elaphe quatuorlineata quotuorlineata);
Saettone (Elaphe longissima longissima ed Elaphelongissima romana);
Biscia dal collare (Natrix natrix helvetica);
Biscia tassellata (Natrix tessellata tessellata);
Coronella della Gironda (Coronella girondica);
Vipera dell'Orsini (Vipera ursinii ursinii).
E' vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (Austropotamobius pallipes italicus) e dei granchi di acqua dolce (Potamon fluviatile fluviatile) non provenienti da allevamento.
La cattura di tutte le specie del genere Helix (chiocciola) è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma è consentita per una quantità giornaliera di un chilogrammo per persona.

Articolo 6

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.

 

Articolo 7

Sono incaricati dell' osservanza della presente legge, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.

Resta da fare i complimenti alla persona che non si è persa d’animo né ha imbracciato un bastone per liberarsi alla bell’e meglio dell’animale ma ha avuto il coraggio di fotografarlo potendolo così osservare insolitamente da vicino.

PdR LAV Tarquinia, VT

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

chi è on line

Abbiamo 846 visitatori online

 

 I libri

di Mauro Galeotti

 

Cartonato - pag. 246 - euro 25,00
in esaurimento, per l'acquisto
scrivere alla email spvit@tin.it

Cartonato - pag. 808, a colori
da euro 120,00 a euro 80,00
in esaurimento, per l'acquisto
scrivere alla email spvit@tin.it