Cura di Vetralla contadini nel 1930 c. (Archivio Mauro Galeotti)

Viterbo STORIA
Mauro Galeoti dal libro L'illustrissima Città di Viterbo, Viterbo, 2002

Vignaroli

I Vignaroli avevano un loro Statuto redatto sotto papa Adriano VI (1522 - 1523) e approvato per la prima volta nel 1524. Pietro Savignoni data lo Statuto al 1522 ed è conservato nell’Archivio storico del Comune di Viterbo, depositato nella Biblioteca degli Ardenti di Viterbo.

La loro giurisdizione era sui terreni coltivati a vigna, olivi e alberi da frutto. I rettori dell’Arte non potevano dare consenso al pascolo di animali di qualsiasi sorta sui terreni banditi, inoltre, veniva punito chi avesse condotto animali al pascolo tra le vigne, i frutteti ed i terreni coltivati a grano, orzo, spelta. 

Veniva punito anche chi conduceva buoi senza il campano, infatti solo così poteva essere sentita la presenza, su un terreno, di un branco di bestie al pascolo.

Semmai un gregge di pecore, detto fiocca, avesse pascolato abusivamente su un terreno adibito ad oliveto, la multa era di cinque ducati, questa diminuiva se gli animali erano di grandi dimensioni, come buoi, cavalli; invece la stessa aumentava notevolmente se si trattava di capre, note per la loro voracità.

1940 gregge

Chi tagliava un albero da frutto o un olivo era punito con una multa di un ducato d’oro da dare al proprietario «et se lo accusatore ovvero patrone non havesse testimoni, sia creso la mità della pena in suo juramento».

La multa era di dieci soldi a fascio per chi avesse tagliato le canne altrui o avesse rubato quelle legate a fascio, da usare per sostegno della vigna. Se poi «alcuna persona desse danno in ceci, fave, cicerchie, lenticchie, fasoli, e in ciasche altra sorte de ligumi, caschi in pena de uno julio, per ciasche volta fusse trovato in dare danno».

La stessa pena era comminata a coloro che avessero procurato danni alle verdure.

Chi rubava frutti dalla pianta era punito con il pagamento di venticinque soldi, se poi addirittura bruciava gli alberi, doveva pagare dieci ducati e il risarcimento dei danni procurati.

Il vignaiolo era autorizzato a recintare il proprio terreno e chi lo avesse superato, doveva pagare la multa di un carlino. Il vignaiolo non poteva raccogliere le uve o le olive ancora da maturare, se non previa autorizzazione del rettore.

Era quindi punito il rivenditore che vendeva «agresta senza licenza».

Da Settembre, le guardie alle porte, dovevano controllare che nessuno entrasse in città con più di due grappoli d’uva. Pagava venticinque libbre nel 1469 chi scavalcava le mura e cento soldi chi fosse entrato dalle porte pur avendo ricevuto il divieto dal portinaio. In un bando del 15 Aprile 1611, il vicelegato Fabrizio Landriani, comminava addirittura il taglio della mano per chi, di notte, avesse reciso viti, olivi o frutti di proprietà altrui.

Già lo Statuto di Viterbo del 1251, prevedeva il taglio delle mani a chi non pagava l’ammenda prevista per tale reato.

Ricorda Giuseppe Oddi che i rettori dell’Arte dei Vignaroli «rendevano ragione delle cose dell’arte in una bottega nella piazza del Comune a capo del colonnato, e doveva essere il luogo destinato oggi [1882] a residenza delle guardie e dei pompieri, poiché gli ambienti all’opposta estremità [ossia a sinistra] del colonnato servivano al Monte di Pietà».

Il locale riservato ai Vignaroli sotto i portici era nella prima porta a destra verso Via Ascenzi.

Il Palazzo dei Priori nel 1880 (Archivio Mauro Galeotti)