Claudio Cianchella
Accludo alla presente una lettera inoltrata al Signor Presidente della Repubblica ed altre Entità Istituzionali, finalizzata ad accendere lumi e riflessioni su alcune rispettabili opinioni ed orientamenti ...
Al Signor Presidente della Repubblica
Prof. Sergio Mattarella
Al Signor Ministro della Giustizia
Prof.ssa Marta Cartabia
Al Signor Ministro Dell’Interno
D.ssa Luciana Lamorgese
Al Signor Prefetto di Viterbo
Dr. Giovanni Bruno
Al Signor Questore di Viterbo
Dr. Giancarlo Sant’Elia
Agli Organi di Informazione LORO SEDI
“”La filosofia entro la scienza del diritto””
Lo studio e l’apprendimento del pensiero giuridico si conseguono nel momento in cui la colta filosofia unisce gli elementi nelle infinità della dottrina del diritto in particolare laddove fondamentalmente i principi dell’uomo vengono accuratamente esaminati per evolvere nel prosieguo ad elevati livelli intellettivi finalizzati alla individuazione etica del bene … dall’apparenza negativa del male.
Alle origini le attività letterarie umane eccelsero sulle dinamiche etiche e sociali, individuarono nella intuizione e creazione momenti significativi ove il termine lessicale “filosofia” venne coniato per determinare modi di essere dell’uomo avviato alla saggezza, ovvero quando egli percepisce la compenetrazione reciproca delle idee o pensieri che nel manifestarsi tendono alla realizzazione della morale, meglio conosciuta come “osmosi ideale”, raffigurata ed egregiamente progredita nell’ordinamento collettivo come … atto legislativo.
Perché indugiare sulla filosofia entro il diritto, lo spirito della Legge e non l’Ordinamento Giuridico…
La motivazione è indubbiamente avvolta nell’attività indefinita della mente espressione razionale dell’uomo Sapiens Sapiens il quale nei flussi del dinamismo intellettivo riconosce elementi convincenti tali da indurlo a difendere appassionatamente, come in questo caso, le variegate norme che spaziano nel diritto giuridico congiuntamente con quelle intellettive e creative della filosofia.
Se volgiamo le osservazioni nei policromi bioma della umanità la filosofia di vita appare quale espressione di un enorme pensiero ove sono delineate e riprodotte egualmente le attività spirituali dell’uomo divenute prominenti dopo secoli di studi sulle divinità iscritte ed osservate nella “Teologia Religiosa” che inequivocabilmente si orienta “all’idea” Aristotelica.
Troviamo essenzialmente limpidezza con quanto iscritto e straordinari momenti di coerenza razionale se inoltrandoci nella filosofia compaiono intuizioni che affiorano nelle interpretazioni dell’intelletto e misteriosamente si materializzano successivamente in azioni o attività umane. Oltretutto crediamo condivisibile l’ipotesi che l’Ordinamento Giuridico rappresenta l’insieme coerente di norme presenti e percepite dalla comunità (ove la società vive è presente il diritto).
Sono concetti ben definiti che possiamo rapidamente adagiarli nella “filosofia dell’essere” ove l’uomo esprime desideri determinanti e capacità creative che anticipano la realizzazione della norma, anche se alle origini quelle dinamiche intellettive volgevano non raramente ai prodromi di una filosofia rudimentale ed allo stesso tempo in pensieri evoluti che incomprensibilmente osiamo integrarli e poi distinguerli nell’Ordinamento Giuridico; citiamo momenti di attività razionali umane in cui si sprigionano notevoli curiosità dal momento che avvengono sistematicamente nel ciclo successivo e precisamente nel momento in cui si realizza la redazione materiale della legge.
Siffatta indispensabile introduzione è finalizzata ad esorcizzare i timori emanati dalla locuzione “filosofia” nel diritto ed allo stesso tempo esemplificarne completamente la conoscenza su sviluppi ideali esistenti ai primordi momenti “embrionali” della norma o qual dir si voglia legge, tempi e principi che l’uomo solitamente intraprende nel desiderare inconsciamente memorie o metodologie dell’andato più o meno remoto.
In altre edizioni abbiamo rappresentato e lo speriamo sinceramente, teorie, convinzioni e disquisizioni giuridiche sul concetto dello “Spirito della Legge” principio ove sono contenute le motivazioni sociali che incombono talmente sull’uomo da spingerlo razionalmente ad emanare norme finalizzate a rendere una esistenza sociale possibile e coerente.
Se procediamo ad esaminare la materia in propensioni letterarie incredibilmente non troviamo due elementi diversi (letteratura giuridica e filosofia) ma troviamo quale risultato nel diritto “la filosofia giuridica dell’intendere” che ad oggi finanche la storia indica inconfondibilmente nella legge quale periodo consecutivo alla filosofia. Esattamente per queste motivazioni possiamo affermare che la saggezza dell’uomo è il corpo ove filosofia ed equilibrio sociale si fondono per divenire veicolo culturale preposto a muovere la “letteratura filosofica” nella attuale giurisprudenza.
Alcuni momenti dell’andato suggeriscono altrettante preziose riflessioni sul Diritto Romano che ha regolamentato per XIII secoli quella civiltà e non solo, fino al 568 d.C. (tre anni dopo la morte di Giustiniano) allorquando l’Italia venne invasa dai Longobardi.
Crediamo doveroso nel contesto enunciare alcune circostanze significative che rievocano gli albori dell’Ordinamento Giuridico Romano nell’ottavo secolo a.C., con la iscrizione successiva delle norme ad opera di dieci magistrati e la divulgazione delle stesse impresse nel primitivo diritto arcaico o quiritario cosiddetto “legge delle XII Tavole” in vigore presumibilmente dal 451 a.C., con la “singolare” esclusiva applicazione ai cittadini Romani; un contesto che ingenera tuttora interpretazioni storiche variegate anche se documentate nell’andato da Tito Livio (di cui pronunceremo in avanti) ed altri cronisti sino ai tempi moderni, dove appare quantomeno inopportuno ed ulteriormente tedioso iscriverne le elencazioni!
Quello che interessa alla nostra riflessione è provare se la teoria della filosofia entro il diritto che proponiamo è plausibile o inverosimile … -
La storia insegna meravigliosamente che qualsivoglia esercito o popolo che pianifica o prima dell’invasione intraprenda una qualsiasi ipotesi finalizzata ad imporre la propria cultura a quella civiltà, contrariamente e solitamente a quanto si consideri è l’invasore a rimanerne inficiato e naturalmente anche nell’aspetto giuridico (usi e costumi).
Nel contesto dei paragrafi precedenti avremmo dovuto iscrivere che in quel periodo nell’area Mediterranea esistevano due grandi civiltà a confronto: - Quella Greca da una parte ed Etrusca dall’altra (su quest’ultima eviterei energicamente qualsiasi approfondimento sulle enigmatiche origini onde evitare oceanici confronti storico-culturali) ma sorprendentemente un’altra civiltà nascente emergeva in quel contesto storico … quella Romana.
In questo meraviglioso scenario sono da escludere qualsiasi elementi di disagio culturale nell’individuare evidenti opportunità esistenti che hanno quale riferimento momenti di “scambi culturali” ed in particolare quello giuridico, ove i testi di cui abbiamo fatto cenno ed altri più numerosi appositamente ignorati, hanno inequivocabilmente confermato questa stupenda tesi che inevitabilmente appassionava i giuristi delle varie epoche ed in particolare anche i legislatori coevi.
Fiumi di inchiostro ed innumerevoli studi hanno splendidamente permeato le civiltà occidentali ove il Diritto Romano è stato punto di riferimento insostituibile. Siamo a conoscenza di nozioni, anche se alcune di dubbia autenticità, che risalgono in epoca precedente alla storica annessione della Grecia ad opera dei Romani, ove quest’ultimi acquisirono conoscenze giuridiche dagli Achei anche con l’invio di ambasciatori Romani in Grecia nel secolo V° a.C. (legge di Solone). Fu il tribuno Gaio Terentillo Arsa che divenne celebre “unicamente” per aver avanzato la richiesta della stesura delle norme giuridiche per iscritto onde evitare che i magistrati fossero in grado di applicarle arbitrariamente.
Consideriamo che finanche il giurista Sesto Pomponio ebbe ad enunciare che ai primordi le attività giuridiche iniziarono senza alcun scritto o regola fissa dal momento che erano governate dispoticamente dai Re; si ritiene oltretutto che in quelle epoche la enfatizzazione legale romana era ispirata, anche se in parte minore, alla mitologia etrusca.
In tempi relativamente più recenti verso il III secolo a.C. le origini tradizionali della giurisprudenza erano collegate a Gneo Flavio con i noti “modi di dire” distinti da un linguaggio giuridico da utilizzare prevalentemente in Tribunale quale modus per intraprendere l’azione legale. È noto che alcuni studi ed osservazioni interpretano quelle formule (modi di dire) quali principi noti solamente ai Sacerdoti.
Tuttavia il propositivo avvento della pubblicazione iscritta delle norme ha reso oltretutto possibile a “chiunque” di interpretarne la espressione giuridica dei testi!
Come abbiamo puntigliosamente esaminato, anche se con lo sguardo orientato su orizzonti moderni, alcuni aspetti letterari, storici e culturali sulle vicissitudini andate che nella contemporaneità potrebbero apparire marginali mentre in epoche remote non lo erano affatto, giacché per ottenere la iscrizione delle norme dovettero trascorrere molti decenni se non alcuni secoli, una banale illogicità che non dovrebbe meravigliarci esageratamente considerato che purtroppo accadono ancora e non sporadicamente; nondimeno abbiamo potuto notare che le dinamiche iscritte contengono tutte o quasi le attività culturali, filosofiche e materiali del comportamento umano innanzi alla creazione della norma. Dobbiamo considerare nel modo più assoluto che le legislazioni hanno avuto decorsi con modalità graduali e progressive ove l’uomo intervenne (anche se non costantemente) per adeguarle alla sua personalità o al contrario, come sul dirsi … conformarle alla sua evoluzione.
Le “Tavole Iguvine” custodite meravigliosamente nel museo presso il Palazzo dei Consoli di Gubbio, rappresentano la memoria indissolubile della “Carta Costituzionale” del vetusto popolo Umbro vissuto in epoca precedente al celebre popolo Etrusco! In quelle “sette tavole” sono scolpite le norme che disciplinarono gli usi e costumi di quel glorioso popolo “sepolto dagli Etruschi” … e se paragoniamo siddette norme alle attuali possiamo comprendere significativamente quello che abbiamo appena rappresentato ai paragrafi precedenti!
Siamo ovviamente disponibili ad eventuali cicli di legittime opinioni e pareri su questa irresistibile volontà scaturita dalle convinzioni che la norma assimila sedimenti di qualità intellettive umane che possiamo facilmente individuarle oltretutto nella cosiddetta “filosofia dei valori” tanto cara al pensiero Kantismo (filosofia di Kant) a Lotze e Munsterberg “esiste veramente quello che vale - quello che non vale non è o quanto meno tende a non essere”.
È evidente che le entità ricordate erano piacevolmente inspirate all’etica Platonica ed Aristotelica ma allo stesso tempo rilevano indiscutibilmente i principi intellettivi dell’uomo tendenti decisamente a posizioni di saggezza ove la convinzione era consolidata sulla ipotesi che la scienza non avrebbe sostenuto il significato della esistenza umana propensa alla irrazionale e trascendente spiegazione spirituale. Questo concetto indubbiamente si evidenzia nelle riflessioni probabilmente coincidenti dei teologi Ritschi ed Eucken che si innalzavano essenzialmente sull’indagine storica che presumibilmente trova nella religione la conferma dei valori.
Tutto questo per evidenziare che esistono forti destinazioni intellettive che inevitabilmente si immettono nella filosofia in generale e quella dei valori in particolare.
Il concetto di valori o filosofia dei valori sono elementi di letteratura che rivelano armonia ed allo stesso tempo esprimono autorità alla norma nel diritto costituzionale moderno, sono gli aspetti culturali di un popolo o civiltà che nel creare le condizioni di vita ideali, attraverso il rispetto delle regole, manifestano indiscutibilmente gli indugi culturali che sono inconsciamente contenuti nella norma medesima.
Nello accomiatarci da questi momenti di appassionante letteratura giuridica iscritti in pensieri che inevitabilmente manifestano le complessità intellettive ed indubbiamente in linea con altrettante difficoltà inerenti le origini dell’uomo e l’ambiante ove egli vive, oltretutto laddove emergono in ampia parte le motivazioni e le generi che in accrescimento ed immancabilmente si estendono anche nelle dinamiche giuridiche accarezzate in punta di piedi da una filosofia permeata piacevolmente … e quasi inconsciamente …
“” L’uomo saggio è umile ma non sono umili le sue idee””
Che il Futuro ci Sia Amico
a.m. del giorno 5 maggio 2021
Claudio Cianchella
