
Giuseppe Bracchi
Giornalista pubblicista – avvocato TERU Umbria
Dal 7 maggio scorso, appena è stata divulgata la lettera riguardante il protocollo delle celebrazioni liturgiche con la presenza dei fedeli in tempo di emergenza del Covid 19, sottoscritta dal Presidente della CEI Bassetti, dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro dell’Interno Lamorgese, tra i sacerdoti ed i fedeli si è diffusa una grande amarezza. Io aggiungerei anche scalpore e preoccupazione per i diritti del fedeli.
Le nuove disposizioni, infatti, destano più di una perplessità e parecchie obiezioni e non soltanto, secondo me, dal punto di vista del Diritto canonico.
Innanzitutto perché le autorità civili non hanno alcun potere, ancorché in virtù di un maldestro accordo con la CEI, di dettare regole su questioni liturgiche e sacramentali, la cui autorità rientra nelle prerogative semmai del Sommo Pontefice e dei singoli Vescovi, per quella porzione di territorio (diocesi) a loro affidata e semper et pro semper in comunione universale con il successore di Pietro.
In secondo luogo, le disposizioni impartite dalla direttiva CEI non hanno alcun valore vincolante né per i Vescovi, né per i sacerdoti, né per i fedeli, a norma del Diritto canonico (CIC e CCEO). In terzo luogo, e non da ultimo, perché sarà utile rammentare che l’autorità e l’esercizio della facoltà del Sommo Pontefice riguarda solo gli elementi non essenziali dei riti, mentre resta immutabile ciò che attiene alla loro sostanza. Consideriamo, infatti.
Le rubriche del Messale, che sono legge universale per tutta la Chiesa cattolica, nulla dicono sull’uso dei guanti durante la celebrazione della Santa Messa. Tuttavia, secondo la Tradizione, il Vescovo, che durante la prima parte della Santa Messa Pontificale indossa le chiroteche, immediatamente le ritira prima di accedere all’altare per la parte sacrificale.
Da ciò ne consegue che l’Ostia consacrata può essere toccata soltanto da mani nude. E la ragione è evidente: alcuni frammenti dell’Ostia consacrata, potrebbero rimanere attaccati alle dita, motivo per il quale il celebrante tiene uniti il pollice e l’indice, fino a quando terminata la Comunione, non purifica sia il pollice che l’indice nel calice, assumendo poi il vino e l’acqua con cui li ha purificati (lascio immaginare al lettore la gratuita ed ingiustificata profanazione che si consumerebbe, se il celebrante immergesse materiale volgare come i guanti di lattice nel calice, per poi al termine della celebrazione gettarli nella spazzatura).
Né vale a dirimere la questione, secondo il mio modesto parere, la speciosa quanto improbabile ed inesistente distinzione tra la sostanza (il Corpo di Cristo) e gli accidenti (le specie consacrate), secondo quanto stabilito anche dal Concilio di Trento – Sessione - XIII - can. 1-4. Infatti, nell’Eucarestia, persistono sì le apparenze del pane e del vino, ma esse non esistono più nelle rispettive sostanze del pane e del vino, bensì in quelle del Corpo e del Sangue del Figlio di Dio fatto uomo e morto sulla Croce. Così che il toccare le specie, non significa toccare gli accidenti, ma la stessa sostanza ontologica (subiectum) cui ineriscono.
Per quanto riguarda i fedeli, poi, la Legge universale della Chiesa stabilisce la ricezione dell’Eucarestia sulla lingua come la forma normale. Pertanto, nessuno dei celebranti, sia esso Vescovo o sacerdote, possono obbligare i fedeli a ricevere la Comunione sulla mano, in virtù di quanto disposto dalla normativa prevista dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, alla quale ciascun fedele, peraltro, può rivolgersi e ricorrere davanti ad ogni abuso, affinché l’interessato sia richiamato alla normativa vigente.
E veniamo ora allo Stato italiano rappresentato dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro dell’Interno Lamorgese. La storia ci insegna che con la pace di Vestfalia si mise fine ad una delle guerre più lunghe e sanguinose (nota anche come la Guerra dei Trent’Anni) della storia dell’Europa del XVI sec., generando da un lato una mutazione della geopolitica europea, dall’altro lato la caduta di quell’unità e degli schemi della Res - publica medievale, che avevano retto fino ad allora la vita e le sorti dell’Europa stessa.
Con la nascita degli Stati moderni si sono andati trasformando gli stessi rapporti tra sovrani e Chiesa cattolica non sempre idilliaci e condotti sulla linea di una sana coperatio. La Chiesa cattolica peraltro ha sempre evitato ogni sorta di sottomissione allo Stato, di cui peraltro una delle forme più gravi fu proprio il giurisdizionalismo adottato ed imposto in Austria, sotto la spinta del modernismo e delle correnti illuministiche provenienti dalla Francia (Voltaire in primis) da un omonimo dell’attuale Giuseppe Conte, ovvero Giuseppe II d’Asburgo Lorena, il cui per l’appunto giuseppinismo arrivò a decretare norme e riforme della chiesa cattolica austriaca perfino in campo sacramentale, liturgico e rituale.
Tuttavia, a me pare, che gli accordi intervenuti fra la CEI e lo Stato italiano urtino non poco o quanto meno suscitano più di un dubbio, avuto riguardo sia al Concordato stipulato fra i Italia e Santa Sede nel 1984 con relativo Protocollo Addizionale all’Accordo di Villa Madama, sia con i principi fondamentali della Costituzione italiana (artt. 7-10-19). Senza tralasciare, poi, le modalità poco rispettose dei requisiti richiesti dalla decretazione d’urgenza con le quali queste norme hanno visto la luce, mancando, a mio parere, i requisiti dell’urgenza e della necessità previsti dall’art 77 della Cost. E considerando vieppiù il fatto che quando si tratta di comprimere diritti fondamentali del cittadino, sarebbe più opportuna una riserva di legge del Parlamento, “che essendo formati da rappresentanti del popolo, deve ritenersi, salvo prova contraria, geloso tutore dei diritti dei cittadini”. (Manlio Mazziotti di Celso, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, p. 182).
La Chiesa cattolica e lo Stato italiano sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani ed i loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi (art. 7 Cost.). Rebus sic stantibus, quella sorta di mini accordo siglato dal Presidente della CEI e dai rappresentanti del Governo italiano, che va incidere su determinate prerogative proprie della Santa Sede, che è e resta nel proprio ordine indipendente e sovrana (norme liturgiche e sacramentali nella celebrazione della Santa Messa), attesa la specificità del diritto canonico, non può assolutamente e per nessuna ragione, a mio avviso, andare a stravolgere il significato che le parti hanno voluto ed inteso raggiungere attraverso il Concordato, affinché produca certi effetti ed i cui canoni interpretativi sono e restano propri del diritto internazionale, non del diritto statuale, che presuppongono, altresì, da un lato la buona fede e dall’altro lato il rispetto del principio anch’esso internazionalistico: pacta sunt servanda.
Da ultimo, non certo per ordine di importanza, mi sia consentito dire che quanto disposto circa la riapertura delle Chiese e la celebrazione della Santa Messa, in particolare l’obbligo dell’uso dei guanti di lattice per la Consacrazione e la ricezione della Santa Comunione, vanno ad incidere e a comprimere, sia la libertà religiosa (art. 19 Cost), sia l’art. 10 della Cost., che tutela la libertà di coscienza del cittadino, che si estrinseca, sia nel manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto o l’insegnamento, ma afferisce anche nella sfera delle pratiche e dell’osservanza dei riti, imponendo stili ed atteggiamenti che sono contrari e ripugnano alla coscienza ed al sentimento religioso della maggioranza dei cittadini in quanto presbiteri e fedeli cattolici.
A tale straripamento di potere da parte dell’esecutivo, si unisce, infine, a mio avviso, una illegittimità dei provvedimenti stessi, in quanto, andando a comprimere diritti fondamentali del cittadino, quei provvedimenti sono del tutto destituiti del principio di ragionevolezza più volte richiamato dalla Corte Costituzionale di fronte a diritti fra loro confliggenti, nella fattispecie gli artt. 10 – 19 Cost. e l’ art 32 Cost., ovvero si tratta di provvedimenti che prescindano da un bilanciamento dei valori da parte – si badi bene - dell’Esecutivo – non del Legislatore, rispetto al fine che si intende raggiungere con il sacrificio dei diritti in questione ed il cui zoccolo duro deve essere comunque sempre tutelato.
Siamo sicuri che la scelta dell’Esecutivo sia stata ragionevole, stando ad una emergenza sanitaria che a quanto pare sta del tutto scemando?
