Viterbo POLITICA
Avv. Andrea Stefano Marini Balestra

Oggi vediamo l’art. 88 che prevede nella nuova lettura proposta lo scioglimento della Camera dei Deputati da parte del Capo dello stato. Contrariamente alla vigente norma che stabilisce la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due camere (Camera dei Deputati e Senato), da domani lo scioglimento del “nuovo” Senato non sarà mai possibile.

Conseguenza, il “futuro” Senato, non solo non scadrà mai, ma nemmeno potrà essere sciolto. Ritengo questa ipotesi folle, in quanto in nessun ordinamento statuale esiste un organo legislativo senza scadenza e senza possibilità di suo scioglimento.

I capipartito che sceglieranno con cura i senatori saranno sicuri che costoro resteranno “quasi” a vita il loro incarico e nel frattempo godranno di immunità parlamentare che li pone a riparo di iniziative giudiziarie nei loro confronti.

Gli artt. 89 e 90 (facoltà del Capo dello Stato) non dovrebbero subire modifiche.

Nel Titolo III che regola il Governo ci sono novità pericolose.

Dapprima all’art. 94 si prevede la fiducia al governo della sola Camera dei deputati.

Figuriamoci quindi che con il combinato disposto del sistema elettorale dell’Italicum e della possibilità che capo del governo sia anche segretario del partito vincente, il passaggio della fiducia da parte della sola Camera dei Deputati sia solo un plebiscito.

Alla faccia di chi afferma che la riforma della Costituzione non potenzia il governo !

avv. Andrea Stefano Marini Balestra

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