Viterbo POLITICA

L'avv. Andrea Stefano Marini Balestra

Proseguiamo il confronto tra “vecchia” Costituzione e proposta di “rinnovo” (artt.63, 64, 66).

Questi articoli nella loro “rinnovata” veste prevedono “aggiustamenti” che appaiono di poco conto, però incidono anch’essi nello smontaggio dell’impianto della Costituzione del 1947.

Vediamo, infatti, che all’art. 63 l’emanando regolamento che stabilirà in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali e locali, sta a significare che gli organi di presidenza del Senato non potranno essere assunte da chi già governa una importante regione o comune.

In conseguenza si ciò, potrà essere Presidente, V.presidente del Senato un peone sindaco di una piccola città anche di 18 anni o poco più di età.

Ricordiamoci che il Presidente del Senato è la seconda magistratura della Repubblica, in pratica il Vice Presidente della Repubblica.

Pensate che questa figura può essere rappresentata, non solo da un autoeletto senatore, ma addirittura da un personaggio di secondo piano.

All’art. 64 si pronuncia con solennità che i Regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze. C’era bisogno dirlo quando all’art.3 si pronuncia che è compito della Repubblica di rimuovere ostacoli alla limitazione di libertà ed equaglianza ?

E’ proprio il caso di dire: excusatio non petita, accusatio manifesta.

Nella proposta di “nuova” Costituzione ci sono ampie limitazioni ai diritti delle minoranze quando la Camera dei Deputati ha gli eletti con il metodo Italicum, quindi si è voluto ribadire “perperam” un concetto già presente nella Prima parte della Costituzione.

Prosegue la “novella” prevista nell’art. 64 citato che i membri del Parlamento hanno il dovere di assistere alle sedute dell’Assemblea ed ai lavori delle Commissioni.

Trattasi di norma che vale come lex minus quam perfecta, perché l’inadempimento del parlamentare a questa nuova regola non comporta decadenze e sanzioni.

Quindi, resterà tutto come prima!

Perché si vuole inserire una regola quando poi non si è in grado di farla rispettare?

E’ un altro vuoto della riforma, solo populismo d’accatto.

All’art. 66 il Senato dovrebbe prendere atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

Norma inutile che fa il paio con la ridicola durata dei “nuovi” senatori componenti di un Senato a geometria variabile.

Andrea Stefano Marini Balestra

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