Viterbo CRONACA le parole non bastano e non solo le parole...

Si è creduto sufficiente preannunciare l'emanazione di un provvedimento normativo che avrebbe punito l'omicidio stradale

Nell'arco di una settimana sono morti, a seguito di incidenti stradali, tre bambini, il più grande dei quali aveva appena sei anni. Tutte e tre le vittime sono state investite mentre attraversavano la strada delle strisce pedonali, insieme alle loro mamme.

Di tutto ciò solo un breve cenno durante i telegiornali da parte dei mezzi di comunicazioni di massa; a livello politico si è creduto sufficiente preannunciare l'emanazione di un provvedimento normativo che avrebbe punito l'omicidio stradale.

Poi più nulla.

Ma che cosa si intende per omicidio stradale?

O meglio, che cosa intendono i nostri politici per omicidio stradale?

Quale norma si vuole creare?

Se non andiamo errati, infatti, una norma che prevede e punisce un tale omicidio esiste già, ed è teorizzata nell'articolo 589 del vigente Codice penale; norma che, per comodità dei nostri lettori, riportiamo per intero:

"589 - Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norma sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Osserviamo brevemente che la norma riguarda, come dice lo stesso titolo dell'articolo, l'omicidio colposo, e come tale conseguenza di negligenza o di imprudenza o di imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, raffigurandosi, a seconda dei casi, una colpa generica oppure una colpa specifica.

Non è qui il caso di entrare queste o in simili dissertazioni specifiche, basti dire che se così non fosse, se cioè l'omicidio fosse volontario, la strada e quanto ad essa connesso, assurgerebbero a mezzi volutamente strumentali per la commissione di un delitto altrettanto voluto che andrebbe punito in maniera in maniera diversa, come, del resto, previsto da altre apposite norme.

Ma difficilmente sarebbe configurabile l'ipotesi dell'omicidio stradale volontario.

L'elemento imputabile al soggetto nell'omicidio stradale è la colpa: chi commette l'omicidio non vuole causare l'elemento lesivo, e tuttavia questo si verifica come risultato della propria condotta, cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di altre di altre disposizioni che possono far variare, ripetiamo, la colpa da generica a specifica, ma che sempre colpa rimane; tanto vero che non può configurarsi il tentativo appunto, perché trattasi di omicidio colposo.

Orbene, se il legislatore ha già dato alcuni giri di vite inasprendo le sanzioni qualora l'evento luttuoso venga a verificarsi a seguito di violazioni, da parte del reo, delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, aggravandole ancora in caso di limitata capacità dovuta ad ubriachezza o ad assunzione di sostanze psicotrope, quale altra norma, ci chiediamo, è necessaria per prevedere e punire l'uccisione di un uomo avvenuta a seguito ed in conseguenza di violazione delle norme che disciplinano appunto la circolazione stradale?

Il Presidente del Consiglio, Renzi, ha affermato che è necessario punire l'omicidio stradale prevedendone il reato, ma sarebbe opportuno che chiarisca che cosa abbia voluto dire con le sue affermazioni in merito, considerato che l'omicidio, seppure colposo, è esso stesso un reato.

Caro Presidente "non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio (che non vota)"... cioè, in questo caso, "del Popolo sovrano (che, invece, vota)".

Lo tenga presente, caro Presidente, magari evitando che certa gente continui a scorrazzare liberamente ed impunemente sulle nostre strade.

Grazie.

Claudio Santella